L’ANAC ha stabilito il primo termine per la verifica e il secondo per la pubblicazione dell’attestazione, con griglia di rilevazione e scheda di sintesi

Di Maria Francesca ARTUSI

L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato ieri la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica modalità e termini per il 2022 per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV).

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in quattro categorie: Pubbliche Amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate ed enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato quando partecipati da enti pubblici e rispondenti ai criteri previsti dall’art. 2-bis comma 3 del DLgs. 33/2013.

Tali enti, tramite i propri OIV ovvero tramite altri organismi a cui vengono attribuite funzioni analoghe, sono chiamati ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati richiesti dal DLgs. 33/2013; ad utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; e a riferire all’Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La verifica va effettuata entro il 31 maggio 2022; mentre l’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 giugno 2022.
Sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione va trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Il documento dovrà anche contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del DLgs. 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Sul sito dell’Autorità sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.
La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione – differenti a seconda della categoria dell’ente – discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell’ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Con particolare riguardo alle società controllate l’ANAC specifica che, ai fini della predisposizione dell’attestazione, da rendere secondo il modello “Documento di attestazione” fornito con l’Allegato 1.2 alla citata delibera, gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all’OIV, si possono avvalere della collaborazione del RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) il quale, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DLgs. 33/2013 “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate”, segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

Si ricorda che, nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT; nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto. In tali casi, va specificato che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e vanno motivate le ragioni.

Nessun riferimento espresso viene fatto all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del DLgs. 231/2001 in quegli enti che abbiano adottato un Modello organizzativo. Pertanto tale Organismo potrà essere chiamato in causa solo laddove – come talvolta avvenuto nella prassi – ad esso siano state attribuite funzioni di OIV.
Si ricorda che, per quanto riguarda gli Ordini professionali, il CNDCEC – con l’Informativa n. 29/2018 – aveva suggerito di affidare il compito di attestazione al Collegio dei revisori nominato in ciascun Ordine territoriale.