Entro il 18 maggio sarà avviata una sezione speciale del registro dell’OAM e chi già svolge l’attività ha tempo 60 giorni per l’iscrizione da tale data
Con il DM 13 gennaio 2022 il MEF regolamenta la tempistica e le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività. Nel decreto viene innanzitutto ricordato come l’esercizio sul territorio nazionale di tali servizi sia riservato agli iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Con tale norma vengono, quindi, introdotti ulteriori adempimenti, oltre a quelli già previsti dal DLgs. 231/2007 che all’art. 3 include i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio tra i “soggetti obbligati” ai fini antiriciclaggio.
Secondo l’art. 3 comma 2 del decreto in esame, ai fini dell’iscrizione nella richiamata sezione speciale, a partire dall’avvio della stessa (prevista entro il prossimo 18 maggio), i soggetti interessati a svolgere tali attività dovranno effettuare all’OAM apposita comunicazione prevista dall’art. 17-bis comma 8-ter del DLgs. 141/2010. I soggetti che alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgeranno le suddette attività sul territorio nazionale, saranno tenuti ad effettuare la comunicazione entro sessanta giorni da tale data. In caso di mancato rispetto del predetto termine, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo. A tal proposito, l’art. 6 comma 2 del decreto prevede che nei casi in cui il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il reparto della Guardia di Finanza da esso interessato o le forze di polizia di cui al comma 1 dovessero rilevare l’esercizio abusivo, gli stessi accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla L. 689/1981.
Operativamente, la comunicazione deve essere effettuata telematicamente utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM e contiene, oltre ai dati anagrafici e a un indirizzo di posta elettronica certificata:
– l’indicazione della tipologia di attività svolta;
– l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto;
– le modalità di svolgimento del servizio.
Inoltre, i soggetti interessati dovranno trasmettere all’OAM per via telematica (con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento) i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio nazionale, indicando:
– i dati identificativi del cliente, come riportati nell’allegato 1 del decreto;
– i dati sintetici relativi all’operatività complessiva per singolo cliente, come riportati nell’allegato 1 del decreto.