In caso di mancato rispetto dei limiti comunitari entro tale data andranno integrati gli omessi o insufficienti versamenti
La legge di conversione del DL 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”), approvata definitivamente dal Senato, conferma il rinvio al 30 giugno 2022 del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP stabilito dall’art. 42-bis comma 5 del DL 104/2020.
Tale differimento era stato introdotto da un emendamento approvato dalle Commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali della Camera, poi confermato senza ulteriori modifiche nell’iter di conversione.
Il citato art. 42-bis contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.
In particolare, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
L’ennesima proroga pare riconducibile all’esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno pagare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari, confidando in opportuni chiarimenti di fonte ufficiale.
Infatti, la comunicazione della Commissione europea 24 novembre 2021 n. 8442 ha nuovamente modificato il suddetto Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prorogandolo fino al 30 giugno 2022 (rispetto alla precedente del 31 dicembre 2021) e aumentando, tra l’altro, i massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso.
Peraltro, la pubblicazione in G.U. e la conseguente entrata in vigore (il 21 gennaio 2022) del DM 11 dicembre 2021, che ha definito le modalità di applicazione dei limiti delle suddette sezioni 3.1 e 3.12, hanno consentito di dissipare i primi dubbi sul relativo computo.
Tra l’altro, è stato stabilito che gli aiuti richiamati dall’art. 1 del citato DM, ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 (tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 24 del DL 34/2020) sono fruiti nel rispetto dei seguenti massimali previsti dalla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo”:
– 800.000 euro per impresa unica, per la generalità dei settori;
– 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Come ribadito anche dalla circ. Assonime n. 37/2021, in base al diritto europeo, la nozione di impresa rilevante è quella di “impresa unica” definita nel Regolamento “de minimis” n. 1407/2013.
Ai sensi dell’art. 2 par. 2 di tale provvedimento, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa (lett. a);
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa (lett. b);
– un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima (lett. c);
– un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima (lett. d).
La disposizione aggiunge che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.