Il provvedimento conferma che l’opzione va esercitata in dichiarazione dei redditi

Di Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243/2022, al punto 12, definisce, tra le altre indicazioni, anche le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo Patent box, stabilendo che l’opzione per la super deduzione va comunicata “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce”; tale opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Il provvedimento si allinea quindi alle istruzioni al modello REDDITI 2022, nel quale viene previsto che l’opzione va esercitata compilando nel quadro OP il rigo OP21; le istruzioni affermano altresì che l’opzione decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In merito ai soggetti di cui al comma 10 dell’art. 6 del DL 146/2021 – vale a dire i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni Patent box di cui all’art. 1 commi 37-45 della L. 190/2014 “afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’entrata in vigore del presente decreto-legge” – che hanno presentato, con riferimento al precedente regime Patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, di cui all’art. 31-ter del DPR 600/73, il provvedimento dispone che possono esercitare l’opzione per il nuovo regime previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata A/R, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime Patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
Tali soggetti, stando alle istruzioni al modello REDDITI, dovranno inoltre compilare la casella 3 (“Comunicazione”) e la casella 4 (“identificativo ruling”) del rigo OP21.

I soggetti di cui al comma 10 dell’art. 6 non rientranti nella precedente fattispecie, che, avendo esercitato l’opzione Patent box, hanno esercitato anche l’opzione OD (oneri documentali), possono continuare a fruire del precedente regime Patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale.
Il provvedimento precisa che per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali, risolvendo così i dubbi sollevati sul punto (si veda “Dubbi sull’autoliquidazione del Patent box in REDDITI 2022” del 4 febbraio).
I soggetti di cui al comma 10 dell’art. 6, non rientranti in nessuna delle precedenti casistiche (di cui ai punti 12.2 e 12.3 del provvedimento), che intendono optare per il nuovo regime Patent box devono esprimere l’opzione nella dichiarazione dei redditi. A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime Patent box si considera revocata.

Il provvedimento afferma poi che non è possibile esercitare l’opzione Patent Box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021. Tale data non sembra desumersi dalla norma primaria ed è lecito attendersi che l’Agenzia fornisca chiarimenti ufficiali, fermo restando che per i soggetti “solari” l’opzione per il vecchio Patent box non è più esercitabile dal 2021.

Quanto all’ammontare dell’agevolazione, la super deduzione del 110% va indicata, stando alle istruzioni al modello REDDITI 2022, tra le variazioni in diminuzione al rigo RF55, con il codice 86; le spese agevolabili vanno invece indicate nel prospetto di cui ai righi da RS530 a RS532.

Il provvedimento precisa che “Le spese di cui al punto 4.1, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse”.

Supponendo costi agevolabili sostenuti nel 2021, individuati secondo il principio di competenza fiscale, sembra quindi possibile dedurre il 110% di tali costi nel 2021, indicando quindi nel modello REDDITI 2022 la variazione in diminuzione, a prescindere dalla circostanza che tali costi vengano o meno capitalizzati e quindi, in via ordinaria, dedotti su base pluriennale.