Pubblicate le norme attuative per la super deduzione ricerca e sviluppo

Di Alessandro COTTO

È arrivato ieri in tarda serata il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che fissa le disposizioni attuative del nuovo Patent box introdotto dall’art. 6 del DL 146/2021. Il provvedimento, oltre a definire le attività rilevanti e le spese agevolabili, individua la documentazione da predisporre e conservare per la disapplicazione delle sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione.

Un primo aspetto che merita attenzione è la puntualizzazione relativa alla possibilità di beneficiare della detassazione solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa che rivestano la qualifica di investitore, cioè il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Non rientra quindi nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non sostiene i costi per l’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti.

Quanto alla definizione di attività rilevanti ai fini dell’agevolazione, il provvedimento rinvia al decreto MISE del 26 maggio 2020 relativo al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Rilevano pertanto:
– le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 2 del citato DM;
– le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del DM;
– le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’art. 4 del DM;
– le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Il punto 4 del provvedimento definisce le spese agevolabili cui applicare la maggiorazione del 110%.
A tal fine, si devono considerare, in primo luogo, le spese per il personale (dipendente o autonomo), direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese del personale subordinato assume rilevanza la retribuzione, “al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede”.

Tali spese sono individuate nella lett. a) del punto 4.1 del provvedimento. Le successive lettere individuano:
b) le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolate;
c) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
d) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati sempre nelle attività di ricerca e sviluppo;
e) le “spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi”.

Occorre tuttavia segnalare che, ai sensi del punto 6.1 del provvedimento, per la “determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto 4 – fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e) – e le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa”.
Il provvedimento interviene anche sulle modalità di calcolo della maggiorazione del 110% delle spese agevolate e, coerentemente con la formulazione letterale del DL 146/2021, viene affermato che queste sono imputate a ciascun periodo d’imposta in applicazione del principio di competenza, “indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse”.
Ne deriva quindi che la super deduzione opera immediatamente e non segue le vicende contabili dei costi sostenuti; tale principio sembrerebbe valido anche quando la maggiorazione si riferisce alle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Il punto 7 del provvedimento si occupa poi di definire la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta.
A tal fine, occorre predisporre un documento articolato in due sezioni, la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione, la seconda, invece, volta a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi le spese rilevanti.

Si tratta di un impegno documentale non banale che, per le micro imprese, le piccole e le medie imprese, può essere assolto in forma semplificata, fornendo tuttavia informazioni equipollenti.