A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, invio con modalità di compilazione e specifiche tecniche contenute nel provv. n. 46900/2022

Di Massimo NEGRO e Arianna ZENI

Fra gli adempimenti fiscali in capo agli amministratori di condominio, oltre alla compilazione del quadro AC del modello REDDITI (oppure del quadro K del modello 730), all’effettuazione, per conto del condominio che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, delle ritenute alla fonte, all’invio delle connesse certificazioni ai soggetti sostituiti (es. impresa o professionista che abbia prestato servizi al condominio, al quale il condominio abbia pagato somme a titolo di corrispettivo nel corso dell’anno precedente) e all’Agenzia delle Entrate, nonché alla predisposizione del modello 770 condominiale, rientra la gestione delle pratiche degli interventi “edilizi” che danno diritto alle detrazioni fiscali.

Al riguardo, gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo (28 febbraio fino al 2020, salvo proroghe), i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, agli interventi antisismici, di sistemazione a verde, di recupero delle facciate e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli eseguiti sulle parti comuni, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione e le quote di spesa imputate ai singoli condomini (DM 1° dicembre 2016).

Relativamente alle spese sostenute nel corso del 2021, la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio deve essere inviata entro il 16 marzo 2022 (a oggi, infatti, il termine non è stato prorogato).

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine gli amministratori possono avvalersi anche degli intermediari abilitati, di cui all’art. 3 del DPR 322/98.

Le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi “edilizi” che consentono di beneficiare di detrazioni fiscali sono state individuate dai provv. dell’Agenzia delle Entrate nn. 19969/201730383/201828213/20191432213/201949885/2021 e 46900/2022.

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, quindi, le comunicazioni di cui al provv. n. 19969/2017 devono essere effettuate secondo le modalità di compilazione per la trasmissione e le specifiche tecniche contenute nel provv. n. 46900/2022, che recepiscono le modifiche normative introdotte agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020.
Tra gli altri dati che devono essere trasmessi, il provv. n. 46900/2022 stabilisce che “devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

È stato inserito, poi, il codice “28” per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di “eliminazione delle barriere architettoniche” che possono beneficiare del superbonus del 110% in qualità di interventi “trainati”, con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

Per la compilazione del campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto”, inoltre, è stato previsto un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione a un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori. Questo campo, infatti, deve essere compilato inserendo:
– “spazio”: se il credito non è cedibile o lo sconto sul corrispettivo non è applicabile;
– “0”: per il “Credito non ceduto o non corrisposto come contributo mediante sconto”;
– “1”: per il “Credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori”;
– “2”: per il “Credito corrisposto come contributo mediante sconto o ceduto a fornitori”;
– “3”: per il “Credito corrisposto in parte come contributo mediante sconto o ceduto a fornitori, in parte ceduto a soggetti diversi dai fornitori”.