Il software dell’Agenzia delle Entrate non permette l’invio telematico dell’istanza in caso di chiusura della partita IVA dopo il 26 maggio 2021

Di Alessandro COTTO e Norberto VILLA

La chiusura della partita IVA dopo il 26 maggio 2021 impedisce l’invio dell’istanza per il contributo perequativo. Il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sembra escludere di fatto questi soggetti dall’agevolazione nonostante le disposizioni portino a ritenere gli stessi rientranti nell’ambito soggettivo del contributo.
E siccome un software per l’invio telematico non può superare le disposizioni di legge introducendo condizioni non previste dalle stesse è necessario provare a individuare una soluzione.

L’art. 1 comma 23 del DL 73/2021 stabilisce che, “al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20”. Tra i requisiti con riguardo all’esistenza di una partita IVA attiva il riferimento è quello contenuto nel comma 16, secondo cui il contributo a fondo perduto “non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”, che è da individuare nel 26 maggio 2021.

Nella norma istitutiva non vi è pertanto alcun riferimento al fatto che la partita IVA deve risultare attiva anche nel momento (successivo al 26 maggio) di materiale presentazione dell’istanza. Anzi, nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate si afferma ancor più chiaramente che il contributo a fondo perduto non spetta ai “soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021”.
Vi è da sottolineare che in altre situazioni similari (vedi ad esempio l’art. 25 comma 2 del decreto Rilancio) la norma istitutiva del contributo prevedeva come condizione l’esercizio dell’attività “alla data di presentazione dell’istanza”. Nel caso del perequativo, però, la disposizione è differente.

Per cercare una soluzione a quanto sopra si potrebbe ipotizzare per tali soggetti una modalità di presentazione che è già stata autorizzata, grazie alla pubblicazione sul sito dall’Agenzia delle Entrate, per coloro i quali hanno titolo per richiedere il contributo ma sono privi di partita IVA.
Ci si riferisce alle indicazioni fornite in data 1° dicembre con riguardo ai soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia per i quali, non essendo gli stessi in possesso di partita IVA, si è specificato che l’istanza invece che per il tramite dell’abituale canale telematico può essere inviata via PEC.

Nel dettaglio, si prevede che tali operatori economici per richiedere il contributo debbano utilizzare il modello approvato con provvedimento del 29 novembre 2021, firmarlo digitalmente e inviarlo all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Inoltre, qualora il soggetto richiedente sia sprovvisto di firma digitale si chiede che l’istanza sia trasmessa assieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e ulteriormente che la stessa possa essere trasmessa, sempre tramite PEC, anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Tale procedura è stata fino a oggi avallata solo con riguardo ai soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia e non invece per il caso in esame. Con buona approssimazione, si può ritenere però similare la posizione dei soggetti non titolari di partita IVA per questioni territoriali e soggetti nella stessa condizione a causa della chiusura della posizione e con ciò rendendo credibile l’utilizzo della medesima procedura di invio dell’istanza.

A sostegno di ciò può richiamarsi la chiusura dell’avviso pubblicato sul sito dall’Agenzia delle Entrate in cui si specifica che “Le istanze trasmesse con PEC riferite a soggetti richiedenti titolari di partita Iva saranno scartate”, quasi confermando che la procedura eccezionale di invio è giustificata dalla condizione dell’assenza della partita IVA.
In via prudenziale, tale comunicazione potrebbe essere indirizzata (sempre tramite PEC) anche alla Direzione provinciale competente per il contribuente.

A oggi, tale soluzione non è stata validata dall’Agenzia delle Entrate e pertanto è lecito avere qualche dubbio con riguardo alla sua efficacia, ma, non esistendo alternative, risulta l’unica via per non arrendersi alla rigidità del software, consentendo al contribuente, titolato per via normativa alla richiesta del contributo, di rispettare, seppur in modo anomalo, il termine rigido del 28 dicembre.
In ogni caso, qualora il risultato fosse quello di ricevere un diniego da parte dell’Agenzia, lo stesso potrebbe essere utilizzato come possibile innesto di un contenzioso.