Il DL 146/2021, la cui legge di conversione è stata pubblicata ieri in Gazzetta, contiene diverse misure in materia di lavoro

Di Redazione EUTEKNE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 di ieri, è stata pubblicata la L. 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del DL 146/2021 (c.d. decreto “Fisco-lavoro”), con alcune modifiche rispetto al testo originario.

Con riguardo alle novità in materia di lavoro, si segnala, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre al 31 dicembre 2021, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Inoltre, vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica COVID-19, scaduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, e si prevedono alcune misure agevolative di natura fiscale e contributiva in favore sia di lavoratori con disturbo dello spettro autistico, assunti da una start up a vocazione sociale, sia di datori di lavoro che assumono detti lavoratori.

Sotto il profilo della sicurezza, oltre ad alcune modifiche al DLgs. 81/2008 in materia di obblighi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si segnala che l’art. 13 del DL 146/2021, come modificato in sede di conversione, dispone che l’Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre che nelle ipotesi già previste con l’entrata in vigore del DL 146/2021, anche quando si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Con riguardo a tali lavoratori, l’avvio dell’attività lavorativa dovrà essere comunicato preventivamente dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante sms o posta elettronica, rinviando all’art. 15, comma 3 del DLgs. 81/2015 per le modalità di comunicazione, ricalcando quindi quanto previsto in materia di lavoro intermittente (si veda “Anche per gli autonomi occasionali sospensione dell’attività imprenditoriale” del 3 dicembre 2021).