Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la Direzione regionale afferma che è necessaria l’ultimazione dei lavori al 31 dicembre
Ormai da alcuni giorni c’è forte preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la risposta a interpello n. 914-1430/2021 della DRE Campania.
Si tratta di una risposta non pubblicata che però, di inoltro in inoltro, è velocemente divenuta “di pubblico dominio” e le ragioni di tanto “successo” sono presto dette: l’argomento trattato e le conclusioni cui la risposta perviene.
L’argomento trattato è uno dei più caldi di questa fine di anno 2021, ossia la possibilità di beneficiare del bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, con l’attuale percentuale di detraibilità del 90%, prevista in assai probabile discesa non appena scatterà il 2022.
Si tratta di una questione che è stata trattata più volte anche su Eutekne.info, da ultimo a seguito dei chiarimenti che sono stati resi dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.3), la quale:
– ha confermato quanto precedentemente asserito dal MEF, in occasione di sue risposte a interrogazioni parlamentari, circa il fatto che le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate, in presenza di beneficiari che vanno “per cassa”, anche a prescindere da stati di avanzamento dei lavori, quando le spese oggetto di opzione sono agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%;
– ha aggiunto che il neo introdotto obbligo di attestazione della congruità di tutte le spese oggetto di opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 può essere adempiuto dal tecnico abilitato, quando le spese sono agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus, “anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina a differenza di quella prevista per il superbonus, non richiede tali adempimenti”, fermo restando però che “la nuova attestazione della congruità delle spese non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.
Le conclusioni cui perviene la DRE Campania, dopo aver diligentemente richiamato con ampi virgolettati le norme e i chiarimenti di prassi ufficiale succedutisi, ivi compresa la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2021, sono che “alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode, si ritiene che l’istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l’asseverazione di congruità”.
In pratica, dopo aver appena richiamato la circ. n. 16/2021 che parla di “interventi che risultino almeno iniziati” nel momento in cui il tecnico abilitato rilascia l’attestazione di congruità sulle spese già sostenute e oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, l’estensore della risposta a cura della DRE Campania afferma che “alla luce di quanto sopra rappresentato” per poter beneficiare del bonus facciate al 90% è necessario che alla data del 31 dicembre 2021 “sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori”.
È facile immaginare che questa risposta non troverà l’onore della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma, dato il clamore che ha ormai suscitato, ne sarebbe opportuna una revoca ufficiale, come già meritoriamente e tempestivamente ha fatto l’Amministrazione finanziaria in altre occasioni di “ciambelle uscite senza il buco”.
L’insieme dei chiarimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate porta infatti in tutt’altra direzione.
Sul piano operativo, la combinazione tra la risposta MEF all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e la circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021 (§ 1.2.2), porta infatti ad affermare che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è sufficiente che:
– entro il 31 dicembre 2021, il fornitore fatturi il 100% del corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto;
– quando i lavori sono almeno iniziati, il tecnico abilitato attesta la congruità della spesa, il commercialista presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità e la banca compra il credito di imposta che la comunicazione fa iscrivere nel cassetto fiscale del fornitore.
Perché questo schema operativo funzioni, è ovviamente necessario che i lavori risultino “almeno iniziati” entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, con il corredo di visto di conformità, che può essere rilasciato solo se risulta a sua volta attestata dal tecnico abilitato la congruità delle spese, delle opzioni esercitate relativamente a spese sostenute nel 2021.