Da oggi è in vigore il DLgs. 184/2021 che, tra l’altro, introduce un nuovo reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche (si veda “Nuovo reato 231 a tutela degli strumenti di pagamento” del 1° dicembre). Il DLgs. 231/2001 si arricchisce, così, dell’art. 25-octies.1 dedicato ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
La nuova disposizione prevede per gli enti sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote per l’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); fino a 500 quote per i delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ovvero di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni pecuniarie in caso commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando abbia a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente).
Alle sanzioni pecuniarie possono essere affiancate anche le sanzioni interdittive sancite dall’art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001.