Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno anche per il periodo ante 19 maggio 2020

Di Arianna ZENI

Nel Ddl. di conversione del DL 146/2021 (c.d. decreto fiscale), oltre alla disposizione riguardante la definizione di abitazione principale ai fini dell’IMU (si veda “Agevolazione IMU per una sola abitazione principale” del 3 dicembre e “Saldo IMU per l’anno 2021 da versare entro il 16 dicembre” dell’8 dicembre 2021), sono previste altre novità che riguardano i tributi locali.

Una prima novità riguarda la tassa sui rifiuti di cui all’art. 1 comma 639 ss. della L. 147/2013: alcuni immobili della Chiesa ne sono esclusi dal pagamento.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2-bis e 3-ter del DL 146/2021 convertito, infatti, viene previsto che la TARI non sia dovuta per gli immobili della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929.
Gli immobili interessati sono principalmente le basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, con gli edifici annessi, palazzo pontificio di Castel Gandolfo e la Villa Barberini di Castel Gandolfo, la Basilica dei Santi XII Apostoli, le chiese di S. Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, i palazzi della Datarìa, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant’Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (o (anche Palazzo della Congregazione per le Chiese orientali), il palazzo del Vicariato e gli altri edifici sede di Dicasteri, l’Università Gregoriana, l’Istituto Biblico, l’Istituto Orientale e Archeologico, il Seminario Russo, il Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo.

La disposizione che prevede l’esclusione dalla TARI si applica “per i periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato”. L’esenzione, quindi, non si applica retroattivamente in caso di sentenze passate in giudicato (il Vaticano, pertanto, dovrà versare quanto dovuto a titolo di TARI sulla base di quanto deciso dalla Corte di Cassazione, 18 maggio 2021 n. 13375).

Un’altra novità riguarda l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) che è stata introdotta dall’anno 2020 dall’art. 38 del DL 124/2019. Tale imposta è distinta dall’IMU e sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (per piattaforme marine si intendono quelle con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del Codice della navigazione. Cfr. ris. Min. Economia e Finanze 16 dicembre 2020 n. 8/DF).

L’art. 1-bis comma 2 del DL 146/2021 convertito, aggiungendo il comma 5-bis all’art. 38 del DL 26 ottobre 2019 n. 124, stabilisce che per l’anno 2021 l’imposta deve essere versata entro il 16 dicembre 2021 allo Stato il quale provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base di un apposito decreto.

Così come avvenuto per l’anno 2020, per il quale l’imposta doveva essere interamente versata allo Stato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2020, anche per il 2021 l’IMPI deve essere interamente versata allo Stato entro il 16 dicembre. Come ricordato con il comunicato Min. Economia e Finanze 8 giugno 2021 n. 115, l’imposta dovrà essere calcolata applicando l’aliquota del 10,6 per mille, utilizzando il modello F24 con codice tributo “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”, secondo le modalità illustrate nella ris. Agenzia delle Entrate 2 dicembre 2020 n. 77 (in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta).
Per gli anni successivi, invece, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente.

Un’altra novità riguarda l’art. 5 comma 14-quinques del DL 146/2021, inserito in sede di conversione, che introduce una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) della disciplina del canone unico patrimoniale con riferimento alle occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture da imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità di cui al comma 831 dell’art. 1 della L. 160/2019 (si veda “Canone unico dovuto esclusivamente dal titolare dell’atto di concessione” di oggi), stabilendo che il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture.

Infine, con riguardo all’imposta di soggiorno, l’art. 5-quinques contiene una norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art. 4 del DLgs. 23/2011 secondo cui il gestore della struttura ricettiva deve qualificarsi responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina del tributo dal DL 34/2020.