Per individuare i costi agevolabili, la norma rinvia all’art. 9, commi 2 e 2-bis del DL 83/2014 convertito

Di Pamela ALBERTI

Nell’ambito del decreto recante misure urgenti di attuazione del PNRR (DL 6 novembre 2021 n. 152, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato e in vigore da ieri), tra le agevolazioni per il settore turismo, viene prevista l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie viaggio e dei tour operator.

In particolare, l’art. 4 del DL 152/2021 prevede il riconoscimento dell’agevolazione alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

Al fine di individuare i costi agevolabili, la norma rinvia all’art. 9, commi 2 e 2-bis del DL 83/2014 convertito, relativo al vecchio credito d’imposta per la digitalizzazione degli alberghi.
Stante il suddetto richiamo normativo, sarebbero quindi agevolabili le spese relative a:
– impianti wi-fi (“solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download”);
– siti web ottimizzati per il sistema mobile;
– programmi e sistemi informatici per la vendita “diretta” di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, “anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio”;
– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal citato comma 2.

Sono esclusi dalle spese agevolabili i costi relativi alla intermediazione commerciale.

L’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un credito d’imposta sui suddetti costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2024.

In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei suddetti costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 34, comma 1 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e di cui all’art. 1, comma 53 della L. 24 dicembre 2007 n. 244.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta in esame è inoltre cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

L’incentivo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato “de minimis” di cui al Regolamento (Ue) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche.
La disposizione normativa prevede che sia il Ministero del Turismo a provvedere agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 24 dicembre 2012 n. 234.

Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Le modalità attuative dell’agevolazione, ai fini anche del rispetto del limite di spesa, saranno individuate con un apposito decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.