Tutela del whistleblowing anche per società quotate e sistema integrato 231

Assonime ha commentato le nuove Linee guida ANAC in materia

Di Maria Francesca ARTUSI

Assonime ha pubblicato la documentazione che ha accompagnato un incontro dello scorso 19 ottobre organizzato dal gruppo di lavoro tecnico “Società a partecipazione pubblica” e dedicato alle nuove Linee guida ANAC in materia di whistleblowing (delibera n. 469 del 9 giugno 2021).

La L. 179/2017 ha introdotto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (whistleblowing). Tale legge regola separatamente la tutela del dipendente pubblico e quella in ambito privato: la prima è contenuta nell’art. 1 che modifica l’art. 54-bis del Testo Unico sul pubblico impiego (DLgs. 165/2001); la seconda è regolata dall’art. 2 che modifica l’art. 6 del DLgs. 231/2001. Infine, l’art. 3 della L. 179/2017 contiene una disposizione comune al settore pubblico e al settore privato, che riguarda il caso in cui il segnalante, a causa della segnalazione, riveli un segreto d’ufficio, aziendale, professionale scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà.

In attuazione di questa tutela, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato specifiche Linee guida, pubblicate lo scorso 9 giugno, dopo consultazione pubblica e acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali (4 dicembre 2019 n. 215) e del Consiglio di Stato (24 marzo 2020 n. 615).
Il documento è suddiviso in tre parti: ambito di applicazione soggettivo (soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa e soggetti beneficiari del regime di tutela) e oggettivo (caratteristiche e contenuto della segnalazione); gestione delle segnalazioni (ruolo del RPCT e procedure, preferibilmente informatizzate); procedure ANAC per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e comunicazioni di misure ritorsive.

Le Linee guida si rivolgono primariamente al settore pubblico (incluse le società e gli enti controllati da una o più pubbliche amministrazioni). Come precisato nel parere del Consiglio di Stato, non hanno carattere vincolante nel senso di imporre “un obbligo di puntuale conformazione” in capo ai destinatari. Viene, anzi, precisato che è possibile per il destinatario, in particolare laddove il modello prevalentemente pubblicistico delineato in tali Linee guida risulti inappropriato, adottare soluzioni alternative per assicurare la tutela sostanziale del whistleblower, purché la scelta sia accompagnata da adeguata motivazione.

Un’annotazione va fatta per le società in controllo pubblico quotate. Queste sono escluse dagli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza delineati dalla L. 190/2012 e dal DLgs. 33/2013. Diversamente, nella versione definitiva delle Linee guida in esame, tali enti vengono inclusi tra i destinatari delle indicazioni ivi fornite con riferimento al whistleblowing (non dunque agli obblighi di trasparenza).

Molta attenzione viene dedicata ai soggetti privati che operano nel contesto lavorativo della Pubblica Amministrazione anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (ad es. tramite affidamenti diretti, contratti sotto soglia, meri rimborsi spese). Secondo l’ANAC, la tutela dell’art. 54-bis trova applicazione nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi all’amministrazione per la quale l’impresa opera. In tal caso il segnalante può decidere di rivolgersi oltre che ad ANAC o all’autorità giudiziaria anche al RPCT dell’amministrazione per la quale l’impresa opera.

Sul piano oggettivo, al fine di individuare le condotte oggetto della segnalazione, l’art. 54-bis fa riferimento all’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione. Le Linee guida ANAC indicano, perciò, alcune circostanze che possono aiutare a valutare la sussistenza di tale interesse: quando si riscontrano comportamenti che deviano dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Ciò tuttavia – evidenzia Assonime – non sembra aiutare a individuare quali condotte possono essere oggetto di segnalazione nel caso di dipendenti di società a controllo pubblico.

Ogni organizzazione sarà, dunque, tenuta a disciplinare le modalità, preferibilmente in via informatica e con tecniche di crittografia, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni definendo tra l’altro i tempi di svolgimento della procedura e di conservazione delle informazioni, i soggetti coinvolti, le iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale. Al fine di individuare uno standard uniforme, le Linee guida danno alcune indicazioni relative alla tempistica per la verifica e l’analisi delle segnalazioni e alle specifiche tecniche della piattaforma informatica.
In via residuale le segnalazioni possono essere gestite utilizzando canali e tecniche tradizionali.

Assonime si sofferma altresì sul sistema di gestione integrato 190-231, facendo riferimento alla disciplina del whistleblowing adottata in seno al modello organizzativo ex DLgs. 231/2001, nel caso di società in controllo pubblico.

2021-10-29T07:15:24+00:00Ottobre 29th, 2021|News|

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