Necessario che le attività non esclusive siano compiute con modalità tali da creare le oggettive apparenze di un’attività svolta da soggetto abilitato
Interessanti precisazioni in merito all’esercizio abusivo della professione di commercialista vengono esposte nel Pronto Ordini n. 138/2021 pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il P.O. in questione risponde al quesito sollevato dall’ODCEC di Biella in cui si domandava se un soggetto non iscritto all’Albo che sulla propria carta intestata riporti la dicitura “Servizi amministrativi, contabili e tributari” sia da segnalare per il reato previsto dall’art. 348 c.p. con riferimento alla professione di dottore commercialista, ragioniere commercialista o esperto contabile.
Tale fattispecie prevede la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro per chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
In effetti, a questi professionisti spetta l’esercizio delle attività riservate e tipiche di cui al DLgs. 139/2005. Quindi l’esercizio in concreto di attività tipiche e/o caratteristiche della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è di regola illegittimo se effettuato da soggetto non iscritto al relativo albo.
Resta, invece, “libero” l’esercizio di una professione non organizzata in ordini o collegi così come delineato dalla L. 4/2013, secondo cui è tale l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c.
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato l’oggetto del divieto evidenziando che l’esercizio abusivo della professione si concreta non solo con il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche con il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (cfr. Cass. SS.UU. n. 11545/2012; Cass. nn. 33464/2018 e 15004/2021).
Venendo allo specifico quesito posto, il CNDCEC evidenzia come l’esercizio di attività contabili e tributarie in generale rientri all’interno delle attività che l’ordinamento professionale ritiene tipiche e caratteristiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile per come previste dal DLgs. 139/2005. Questo decreto, all’art. 1 comma 4 lett. a) e b), si riferisce alla “tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributare e cura degli ulteriori adempimenti tributari”.
Tuttavia non si tratta di attività esclusive e, in quanto tali, queste possono essere esercitate – in certi limiti – anche da altri soggetti.
Richiamando quanto enunciato dalle citate Sezioni Unite, al fine di integrare l’abusivo esercizio della professione penalmente rilevante è necessario che le dette attività vengano compiute con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
In conclusione viene affermato che, in presenza delle dette modalità di esercizio di servizi contabili e tributari (in particolare con l’indicazione in carta intestata come riportato nel caso oggetto del quesito), vi sono i presupposti per segnalare la condotta di presunto esercizio abusivo della professione, in conformità al modello predisposto dal Consiglio nazionale con l’Informativa n. 68/2021.