Il 15 settembre scade il termine per effettuare il versamento in un’unica soluzione o a rate
L’art. 9-ter del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021) ha prorogato al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadevano dal 30 giugno al 31 agosto 2021 (si veda “Contribuenti ISA e forfetari alla cassa entro il 15 settembre” del 9 settembre 2021). Possono avvalersi della citata proroga:
– i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
– i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– i soggetti che adottano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011;
– i soggetti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione dell’attività);
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati nel primo punto.
Per quanto riguarda l’IVA, in particolare, la proroga riguarda coloro che non hanno già provveduto a versare il saldo relativo all’anno 2020. In questo caso, il versamento può essere effettuato entro il 15 settembre 2021 applicando solo la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021 (art. 6 del DPR 542/99). Di conseguenza, la maggiorazione complessiva è pari all’1,60%.
Come precisato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 53/2021, poiché la proroga in esame costituisce una deroga a quanto previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, non si può differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (si veda “Proroga dei versamenti al 15 settembre ad ampio raggio” del 6 agosto 2021).
È possibile, invece, effettuare il versamento in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. In questo caso, la rateazione si deve concludere entro il mese di novembre e sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre 2021 (artt. 20 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Pertanto, non sono ammesse più di quattro rate (con la seconda da versare già entro il 16 settembre), se si inizia la rateazione dal 15 settembre 2021.
I soggetti passivi che avevano già iniziato il pagamento in forma rateale, prima della proroga, possono proseguire i versamenti in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questa ipotesi, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 è posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Sulle rate con scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, che non sono più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
Se entro il termine del 15 settembre 2021 si effettuano più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, dunque, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
– in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
– in un massimo di quattro rate, di cui la prima da versare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.