L’Agenzia delle Entrate ha esaminato un caso di tardiva identificazione ai fini IVA in Italia
Con risposta a interpello n. 393 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata circa il permanere del diritto a recuperare l’IVA, mediante rimborso ex art. 38-bis2 del DPR 633/72, a determinate condizioni, anche in presenza di operazioni per le quali sarebbe stata obbligatoria l’applicazione dell’imposta in rivalsa.
In questo modo, è assicurato il pieno rispetto del principio di neutralità del tributo.
Oggetto dell’istanza presentata è un’operazione a catena, composta da due cessioni domestiche: la prima effettuata da una società italiana nei confronti della società istante, residente in Spagna; la seconda effettuata da quest’ultima nei confronti di un cessionario stabilito nell’Ue, identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.
Nella fattispecie, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente ai secondo cessionario.
La prima operazione è stata correttamente assoggettata a imposta, mediante rivalsa. Anche la seconda cessione avrebbe richiesto l’applicazione dell’IVA da parte del cedente. Invece, negli anni 2018 e 2019, quest’ultimo ha erroneamente applicato il regime di non imponibilità, tramite la propria partita IVA spagnola. Conseguentemente, l’imposta è stata assolta dalla cessionaria, avvalendosi della propria partita IVA in Italia, con il meccanismo del reverse charge.
Inoltre, la società istante aveva provveduto a chiedere il rimborso dell’imposta assolta sulla prima operazione mediante portale elettronico con la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72. Il rimborso veniva negato dagli Uffici, per il fatto che condizione necessaria per beneficiare della procedura è l’effettuazione esclusiva di operazioni per le quali l’IVA è assolta in reverse charge dall’acquirente.
Avvedutasi dell’errore, il 30 ottobre 2019 la società spagnola si è identificata direttamente ai fini IVA in Italia, proseguendo ancora nell’errata applicazione dell’IVA per una fase transitoria, a causa della rigidità dei sistemi informativi del cessionario.
La società ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per comprendere, da un lato, come regolarizzare la propria posizione rispetto al ciclo attivo e, dall’altro, come recuperare il credito IVA derivante dagli acquisti effettuati in Italia.
Al contempo, la società seconda cessionaria (co-istante) chiedeva conferma della sussistenza del proprio diritto alla detrazione dell’imposta assolta illegittimamente mediante reverse charge.
Rispetto alla posizione della società spagnola, l’Agenzia delle Entrate fonda le proprie convinzioni sulla base della sentenza Corte di Giustizia Ue C-232/12, E.ON, nonché sulla risoluzione n. 31/2005, concludendo che è prioritaria la salvaguardia della neutralità del tributo e, dunque, che “nonostante l’errore, la cedente conservi il diritto ad ottenere il rimborso dell’IVA addebitata alla sua partita IVA spagnola, con la procedura di cui all’articolo 38-bis2”.
Diversamente argomentando, infatti, vista l’impossibilità di presentare, nel 2021, le dichiarazioni IVA omesse per gli anni 2018 e 2019, non si sarebbe potuto pervenire al recupero dell’imposta assolta dal soggetto passivo.
Come da indicazioni contenute nella risoluzione n. 31/2005, la società spagnola avrebbe potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per gli acquisti domestici effettuati nel 2019 nella prima liquidazione periodica successiva alla propria identificazione tardiva ovvero nella relativa dichiarazione annuale.
Con riferimento invece alla seconda cessione domestica, l’Agenzia delle Entrate conferma, pur non menzionandola, la posizione adottata, tra l’altro, di recente nella risposta a interpello n. 301/2021, in base alla quale, in assenza di un contesto di frode, il metodo di applicazione dell’IVA, ancorché errato, resta cristallizzato.
Ciò implica, per un verso, che il cedente non è tenuto ad effettuare alcuna rettifica, con la conseguenza che – ai fini del rimborso – può essere equiparato a un soggetto che non effettua alcuna operazione nel territorio dello Stato per il quale è debitore dell’imposta. Per altro verso, il cessionario tanto vale anche per il cessionario, al quale è riconfermata l’esistenza del diritto alla detrazione dell’imposta.