Particolare rilevanza in tale fase assumono l’esame degli eventi successivi e la verifica della continuità aziendale

Di Stefano DE ROSA

Una volta completate le verifiche pianificate sulle singole poste di bilancio, il revisore, prima di esprimere il proprio giudizio, svolge le cosiddette procedure di completamento, che solitamente includono:
– l’esame degli eventi successivi;
– l’analisi comparativa finale delle voci del bilancio;
– la verifica della continuità aziendale;
– la predisposizione del riepilogo delle “differenze di revisione”;
– l’ottenimento della lettera di attestazione.

Con riferimento al primo aspetto, il principio di revisione ISA Italia 560 prevede che il revisore svolga specifiche procedure al fine di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la completa identificazione degli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione che possano richiedere rettifiche o ulteriori informazioni nel bilancio.

Le principali procedure di revisione da prevedere in tale ambito sono le seguenti:
– lettura dei verbali delle assemblee degli azionisti, delle riunioni del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale tenutesi dopo la chiusura dell’esercizio;
– lettura critica dell’ultima situazione infrannuale disponibile;
– richiesta di aggiornamenti circa le cause legali in corso;
– richieste alla direzione se si sono verificati eventi che possano influire sul bilancio.

In questa fase, inoltre, sulla base della bozza di bilancio e del bilancio di verifica, il revisore effettua le procedure di analisi comparativa, al fine di confermare o meno le conclusioni emerse dallo svolgimento della revisione sulle singole poste di bilancio e di identificare le aree che necessitano di ulteriori verifiche.

Sulla base della propria esperienza e della conoscenza del cliente acquisita, il revisore deve crearsi delle aspettative con riferimento, ad esempio, a taluni indicatori di bilancio e verificarne la coerenza con i corrispondenti valori desumibili da altre aziende operanti nello stesso settore della società revisionata o con l’andamento della seria storica dei risultati della stessa nei precedenti esercizi.

Con riguardo, poi, alla verifica del presupposto della continuità, come indicato nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” di aprile 2018, l’attività del revisore consiste in:
– acquisire elementi probativi sufficienti sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale ed esaminare se l’analisi effettuata sia stata ben rappresentata nella redazione del bilancio;
– concludere, sulla base degli elementi probativi di cui sopra, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
– considerare e stabilire le implicazioni inerenti la redazione della relazione di revisione.

Da evidenziare, peraltro, che per il bilancio 2020, oltre alle normali procedure in tale ambito, verifiche specifiche si rendono necessarie nel caso in cui la società si avvalga della deroga alle ordinarie procedure di valutazione del presupposto della continuità aziendale prevista dall’art. 38-quater del DL 34/2020. In tali casi, particolare attenzione dovrà essere volta alla verifica dei presupposti per l’utilizzo della deroga e all’adeguatezza dell’informativa fornita in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Con riguardo, poi, al processo di valutazione degli errori, sono solitamente previste le seguenti analisi:
– identificazione, riepilogo e aggregazione degli errori, esclusi quelli chiaramente trascurabili;
– riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione;
– comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione;
– valutazione dell’effetto degli errori non corretti.

In sede di completamento del lavoro il revisore deve richiedere, come previsto dal principio di revisione internazionale ISA Italia n. 580, il rilascio della lettera di attestazione dove la direzione della società confermi:
– di aver adempiuto alle sue responsabilità per la redazione del bilancio;
– di aver fornito le informazioni pertinenti come concordato nei termini dell’incarico di revisione;
– che tutte le operazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.

Inoltre, i sottoscrittori della lettera confermano specifiche asserzioni contenute nei bilanci, a supporto di altri elementi probativi e la considerazione degli errori non corretti (rimandando a un apposto allegato che li identifica), che reputano non significativi per il bilancio nel suo complesso.