Assonime esclude la retroattività del beneficio per le cessioni anteriori a tale data

Di Luisa CORSO

Nella circolare n. 7 di ieri, 30 marzo 2021, Assonime analizza la disciplina relativa alla trasformazione in crediti d’imposta delle DTA derivanti da perdite ed eccedenze ACE a seguito della cessione dei crediti deteriorati (art. 44-bis del DL 34/2019 e successive modifiche), riportando alcuni chiarimenti, da ultimo, forniti dall’Agenzia delle Entrate ed evidenziando alcune questioni ancora aperte.

Sotto il profilo soggettivo, si richiama, in primo luogo, la risposta a interpello n. 96/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà in esame anche agli enti commerciali; secondo Assonime, sembra quindi logico estendere analoga conclusione alle stabili organizzazioni di soggetti esteri.

Assonime si sofferma poi sulla facoltà di fruizione dell’agevolazione da parte delle società di persone, precisando al riguardo che, in tal caso, i soggetti legittimati a trasformare le DTA in crediti d’imposta sono i soci della stessa società di persone e, nello specifico, i soli soci che siano soggetti passivi IRES, con esclusione quindi dei soci persone fisiche.
Per accedere all’agevolazione è, in ogni caso, necessario porre in essere, entro il 31 dicembre 2020, la cessione dei crediti deteriorati; secondo Assonime, rilevano, a tal fine, le sole cessioni perfezionate a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL 18/2020 che ha introdotto la disciplina, escludendo quindi l’ipotesi di una conversione retroattiva delle imposte anticipate.

Ai fini in esame, rilevano le perdite e le eccedenze riportate dall’esercizio precedente rispetto a quello in corso al momento della cessione anche se la relativa dichiarazione non sia stata ancora presentata, mentre non è possibile tener conto delle componenti formatesi nel periodo di imposta in cui interviene la cessione dei crediti; pertanto, come chiarito dalla risposta a interpello n. 193/2021, non rilevano le componenti maturate nel 2020 “solare”, ma solo quelle esistenti al 31 dicembre 2019.
La conversione spetta anche se le DTA non siano state iscritte in precedenza in bilancio. In tal caso, rileva Assonime, la trasformazione in crediti di imposta determina l’imputazione a Conto economico di un provento che, per disposizione di legge, non rileva né ai fini dell’IRES né ai fini dell’IRAP.
L’art. 44-bis del DL 34/2019 stabilisce inoltre che la conversione può essere effettuata anche parzialmente e senza stabilire un ordine di priorità tra perdite e ACE.

Da ultimo, si ricorda che l’agevolazione è subordinata all’esercizio dell’opzione (mediante comunicazione via PEC entro la chiusura dell’esercizio nel corso del quale sia stata perfezionata la cessione dei crediti deteriorati) e al pagamento, ove dovuto, del canone annuo previsto dall’art. 11 comma 1 del DL 59/2016.
Nello specifico, si tratta di un canone annuo dell’1,5% ragguagliato alla differenza, se positiva, tra il totale delle DTA qualificate convertibili e di quelle convertite in crediti di imposta e il totale delle imposte versate.
L’importo delle imposte anticipate trasformate ai sensi dell’art. 44-bis deve essere inserito nella base di computo del canone annuo aggiungendolo a quello delle imposte anticipate già previste dall’art. 2 commi 55 e ss. del DL 225/2010.

In merito alle imposte versate da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone eventualmente dovuto, l’art. 11 del DL 59/2016 prevede che occorra tener conto delle imposte corrisposte a titolo di IRES (e addizionali) a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e fino al periodo di imposta di riferimento del canone, nonché delle imposte corrisposte a titolo di IRAP a partire dal periodo imposta in corso al 31 dicembre 2013 e fino al periodo di imposta di riferimento del canone (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2016).

A commento, l’Associazione precisa che, per effetto del meccanismo illustrato, nei casi in cui non vi siano DTA convertibili ex art. 2 comma 55 e ss. del DL 225/2010 e le perdite e le eccedenze ACE siano di formazione recente, le imposte complessivamente versate nell’arco temporale 2008-2020 potranno risultare di importo superiore rispetto alle DTA trasformate ex art. 44-bis, azzerando quindi la base di computo del canone che non risulterebbe dovuto.
Inoltre, l’art. 11 del DL 59/2016, a rigore, consentirebbe di tener conto anche dell’IRAP e non solo dell’RES; ciò, nonostante il fatto che le DTA trasformate ai sensi dell’art. 44-bis in commento siano relative alla sola IRES (e alle relative addizionali).

In merito alla comunicazione dell’opzione, da effettuarsi entro la chiusura dell’esercizio nel corso del quale è effettuata la cessione dei crediti deteriorati (per i soggetti “solari”, entro il 31 dicembre 2020), Assonime evidenzia che tale adempimento formale dovrebbe poter essere oggetto di regolarizzazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, avvalendosi dell’istituto della c.d. remissione in bonis.