L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’istituto senza soluzione di continuità anche post Brexit

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
La precisazione, attesa dagli operatori per valutare gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021, è pervenuta ieri da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/2021.

L’Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi, ha esaminato l’Accordo stipulato tra Regno Unito e Unione europea il 24 dicembre 2020 e il connesso Protocollo sulla cooperazione amministrativa, ritenendo sussistenti i requisiti per riconoscere ai soggetti stabiliti nel Regno Unito la possibilità di fruire dell’istituto dell’identificazione diretta ai fini IVA di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72.
Per quanto concerne l’assistenza amministrativa in materia di IVA, difatti, il Protocollo ha previsto le seguenti forme di assistenza: richiesta d’informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.

L’Agenzia rileva che il Protocollo oggetto dell’Accordo tra Regno Unito e Unione europea si può considerare sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa già vigenti nell’Unione stessa.
Tale circostanza consente, quindi, di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell’art. 35-ter comma 5 del DPR 633/72, vale a dire l’identificazione diretta ai fini IVA (si vedano anche le risoluzioni nn. 220/2003 e 44/2020).

Da quanto descritto, ne consegue che i soggetti passivi del Regno Unito possono scegliere tra la facoltà di identificarsi direttamente a norma del richiamato art. 35-ter del DPR 633/72 e la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31 dicembre 2020.

L’Agenzia fissa un ulteriore importante principio: possono continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima del 1° gennaio 2021.
I soggetti del Regno Unito che, invece, nell’incertezza, si fossero cautelati provvedendo alla nomina di un rappresentante fiscale, possono valutare se mantenerlo almeno per tutto l’anno 2021 (se ciò è più conveniente in ottica amministrativa) oppure se provvedere al passaggio all’istituto dell’identificazione diretta, di più facile gestione.

Le questioni esaminate nella risoluzione n. 7/2021 di ieri con riferimento al Regno Unito, sono analoghe a quelle affrontate nella risoluzione n. 44/2020 in ordine ai soggetti passivi IVA stabiliti in Norvegia.
Con il predetto Paese, difatti, l’Unione europea aveva sottoscritto (in data 1° agosto 2018) un accordo volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti per tale imposta e la lotta alle frodi. Anche in tal caso, l’Amministrazione finanziaria, esaminato l’accordo, lo aveva ritenuto del tutto analogo a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’Unione europea in materia di IVA e aveva ritenuto soddisfatto i requisiti di cui all’art. 35-ter comma 5 del DPR 633/72.

La risoluzione di ieri dell’Agenzia delle Entrate, come nel caso della Norvegia, si è espressa limitatamente all’istituto dell’identificazione diretta.
Nulla viene detto, rispetto ai rapporti con il Regno Unito a seguito del perfezionamento della Brexit, in merito alle altre disposizioni in materia di IVA che si fondano sull’esistenza di strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza.
Trattasi, in particolare, del diritto ad avvalersi dell’esecuzione dei rimborsi in forma “diretta” dell’IVA assolta in Italia (art. 38-ter del DPR 633/72) o, ancora, della possibilità di:
– emissione della fattura da parte del cliente, secondo il disposto dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/72;
– tenuta della contabilità all’estero, secondo il disposto dell’art. 39 comma 3 ultima parte del DPR 633/72.

Su questi ultimi aspetti, in assenza di ulteriori valutazioni in merito alla portata del Protocollo di cooperazione amministrativa sottoscritto tra Unione europea e Regno Unito che l’Accordo, permane una situazione di incertezza.