Il Ddl. di bilancio 2021 proroga, con modifiche, il bonus investimenti strumentali e il credito R&S e innovazione

Di Pamela ALBERTI

Il Ddl. di bilancio 2021, nel testo approvato dalla Camera e giunto al Senato (A.S. 2054, art. 1 commi 1051-1064), conferma i crediti d’imposta per la c.d. “Transizione 4.0” così come previsto nella versione iniziale dello stesso Ddl.

Vengono in sostanza prorogati al 2022 e potenziati i crediti d’imposta necessari per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19. Le disposizioni riguardano in particolare:
– il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, originariamente previsto dall’art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019 e ora disciplinato ex novo dalla legge di bilancio 2021 (anche se con molti punti in comune con la precedente disposizione);
– il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
– il credito d’imposta per la formazione 4.0.

Con riferimento al bonus investimenti in beni strumentali, in estrema sintesi, tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 si segnalano: l’ampliamento dell’ambito oggettivo, con inclusione dei beni immateriali “ordinari”; l’applicazione della nuova disciplina già dallo scorso 16 novembre 2020 fino al 2022 (con termine “lungo” 30 giugno 2023 a determinate condizioni); il potenziamento delle aliquote agevolative e l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili; la possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni; l’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in tre quote annuali costanti (in luogo delle precedenti cinque quote); la perizia diventa asseverata per i beni “4.0” (non più semplice).
Per una prima disamina delle principali novità, si veda anche “Nuova disciplina del bonus investimenti già dal 16 novembre 2020” del 16 novembre.

Quanto al bonus R&S e innovazione, l’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto, per il 2020, un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state definite con il DM 26 maggio 2020. La legge di bilancio 2021 prevede la proroga al 2022 di tale agevolazione, apportando alcune precisazioni in relazione ai costi agevolabili e modificando la misura dei crediti d’imposta.

In estrema sintesi, è previsto (si veda “Credito d’imposta R&S e innovazione prorogato al 31 dicembre 2022” del 19 novembre):
– l’incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
– l’incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
– l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.
Tra le novità, si segnala anche che viene previsto l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

È inoltre confermata la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta formazione 4.0 con una modifica all’art. 1 comma 210 della L. 160/2019, ampliando altresì i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall’art. 31 comma 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014.

Tra le misure confermate dal Ddl. di bilancio 2021, si segnala anche la proroga al 31 dicembre 2022, senza alcuna modifica alla disciplina, del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 commi 98 ss. della L. 208/2015.

Si rileva altresì che viene prorogato, anche se soltanto fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI (art. 1 comma 89 della L. 205/2017).