Il testo definitivo del DL «Ristori-quater» è in linea con le anticipazioni del comunicato stampa del MEF
Nel testo del DL Ristori-quater bollinato trova conferma la proroga al 10 dicembre 2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30 aprile 2021) del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per imprese ed esercenti arti e professioni.
Confermato anche il differimento alla stessa data del termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020 in scadenza il 30 novembre 2020. Il testo del DL è stato ieri firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella ed era atteso in Gazzetta Ufficiale, che però non era ancora stata pubblicata al momento di chiusura del Quotidiano.
Mentre, riguardo ai modelli dichiarativi, la nuova scadenza interessa tutti i soggetti tenuti alla relativa presentazione, in ordine al versamento della seconda o unica rata di acconto i contribuenti sono stati, di fatto, suddivisi in quattro categorie.
La prima è rappresentata dai soggetti ISA, per i quali, come ribadito dall’art. 1 comma 2 del DL Ristori-quater, resta fermo il differimento al 30 aprile 2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020.
Rientrano tra tali contribuenti i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Ricorrendo tali requisiti, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Per tali contribuenti la proroga opera se, in alternativa:
– nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”) e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse, oppure gestiscono ristoranti nelle c.d. zone arancioni, “come individuate alla data del 26 novembre 2020” (così nel bollinato).
Il secondo “gruppo” è rappresentato da imprese ed esercenti arti e professioni, estranei agli ISA, che:
– operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse o gestiscono ristoranti nelle c.d. zone arancioni “come individuate alla data del 26 novembre 2020”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
– ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
Anche per tali soggetti, il termine di versamento è stato posticipato al 30 aprile 2021.
La terza categoria è costituita dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: si tratta, ad esempio, delle imprese delle c.d. “zone gialle”, senza calo di fatturato o corrispettivi, oppure dei professionisti senza calo di fatturato o corrispettivi, ovunque ubicati.
Per tali contribuenti, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 10 dicembre 2020.
Infine, in assenza di specifiche previsioni, per i contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione che presentano il modello REDDITI (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall’esercizio di arti e professioni), il termine del pagamento della seconda o unica rata è stato confermato al 30 novembre 2020.
Per quanto non specificato dal DL, è ragionevole ritenere che siano interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive e addizionali soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette, sempreché dovute dai menzionati soggetti, e cioè:
– le relative imposte sostitutive e addizionali (es. regimi forfetario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex DL 98/2011, cedolare secca);
– le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).
Ugualmente, il differimento dovrebbe estendersi anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 (ex art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97).