Si può chiedere il rinvio a data successiva all’emergenza, ma non è automatico
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è in procinto di diramare apposite “linee guida” in merito ai criteri da seguire per la fissazione e la trattazione delle udienze durante l’emergenza epidemiologica in atto, anche in considerazione del contenuto dell’art. 27 del DL 137/2020.
Con l’art. del DL appena citato il legislatore ha previsto che, per affrontare l’emergenza e limitare le occasioni di diffusione del contagio, ciascun Presidente di Commissione tributaria provinciale e regionale possa autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto.
Inoltre, il comma 2 dispone che le controversie per le quali sia già fissata la pubblica udienza verranno decise sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza per la discussione (che comunque avverrà di norma in modalità scritta), la quale deve essere notificata alle parti costituite e depositata presso la segreteria nei due giorni liberi prima della trattazione.
Se non è possibile lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto, è previsto che le controversie vengano decise a seguito di scambio di note scritte da depositare almeno 10 giorni prima della data in cui avrebbe dovuto svolgersi l’udienza e nei 5 giorni prima dovranno essere depositate le repliche.
In caso di impossibilità a rispettare i termini previsti per il deposito delle note difensive, la controversia è rinviata a nuovo ruolo in vista sempre di una nuova trattazione scritta. La norma è stata da più parti interpretata nel senso di escludere la partecipazione “in presenza”, per tutta la durata dell’emergenza in atto.
Le linee guida, salvo modifiche dell’ultimo minuto, chiariscono che l’art. 27 del DL 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le udienze “in presenza”, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo per effetto di tale modalità di partecipazione.
Ove, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza, sia possibile continuare a svolgere le udienze “in presenza” sarà, comunque, necessario garantire il rispetto delle disposizioni previste per la tutela della salute e il contenimento del rischio di contagio. In pratica, dovranno essere predisposte misure di accesso alle sedi delle Commissioni tributarie necessarie a garantire il rispetto dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e il divieto di assembramento.
Il compito di predisporre le misure necessarie a garantire il rispetto di tali obblighi è rimesso ai dirigenti, qualora ritengano opportuno autorizzare lo svolgimento delle udienze “in presenza”.
Con riferimento alla facoltà introdotta dall’art. 27 comma 1 del DL 137/2020, al fine di porre rimedio alle attuali indisponibilità delle dotazioni informatiche necessarie per garantire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, viene previsto che per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33 comma 1 del DLgs. 546/92, l’attuale assetto emergenziale consente l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio e al Segretario di sezione.
Viene in tal modo legittimato l’utilizzo di strumenti tecnologici scelti dal Presidente che è chiamato ad attestarne il corretto funzionamento, al fine di garantire la collegialità della decisione, che rischierebbe di venire meno in considerazione del tenore dell’art. 27 comma 3 del DL 137/2020, laddove prevede che i componenti delle Commissioni tributarie possano presentare istanza per essere esonerati dalla partecipazione alle udienze o alle camere di consiglio che si svolgano presso la sede della Commissione interessata, qualora siano “residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza”.
Da ultimo, viene previsto che il Presidente individui i criteri, che dovranno essere comunicati ai presidenti dei collegi al fine di uniformare le scelte in merito alle istanze che verranno inviate dai difensori per chiedere la discussione orale. In particolare, viene ritenuto opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento.
Si conferma quindi che, previa valutazione del giudice, potrà essere disposto un rinvio affinché la discussione si svolga con la presenza delle parti.