Pagamento di saldi e acconti scaduti il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,8% in caso di calo del fatturato di almeno il 33% nel 1° semestre del 2020

Di Redazione EUTEKNE

Nella seduta di ieri, la Camera ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 104/2020 (decreto “Agosto”), dopo aver votato, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico dello stesso provvedimento.

Tra le novità inserite in sede di conversione vi è la possibilità, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR, nonché per i contribuenti “minimi” o forfetari oppure che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA, di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti che sono scaduti il 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%:
– effettuando il versamento, entro il prossimo 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
– a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Oltre alla possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere, in tutto o in parte, la quota di ammortamento dell’anno nei bilanci 2020 (si veda “Via libera alla sospensione degli ammortamenti nel 2020” di oggi), sono diverse le modifiche in ambito fiscale apportare in sede di conversione del decreto.

La legge di conversione prevede infatti la riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020, ma limitatamente ai soggetti nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31 gennaio 2020. Si tratta, in particolare, dei soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 25 comma 4 terzo periodo del DL 34/2020 e che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, vale a dire al 31 gennaio 2020, classificati totalmente montani (si veda “Riapertura per il contributo a fondo perduto nei Comuni calamitati montani” di ieri).

Sono poi state inserite alcune novità in tema di credito d’imposta sulle locazioni di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (si veda “Credito locazioni ad ampio raggio per le strutture turistico-ricettive” del 10 ottobre) e, riguardo all’applicazione del superbonus del 110%, con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’art. 119 del DL 34/2020, si stabilisce che per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”. In pratica, considerata la definizione piuttosto ampia della norma, vengono ammesse al superbonus anche quelle unità immobiliari con l’accesso sui giardini e cortili condominiali o con l’accesso su aree di proprietà di soggetti terzi (si veda “Anche l’ingresso da cortile non privato assicura l’autonomia per il superbonus” del 9 ottobre).

La legge di conversione interviene inoltre sull’applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 2 del DPR 633/72 per i servizi resi da consorzi a favore dei consorziati, nella particolare ipotesi in cui questi ultimi partecipino a un Gruppo IVA e, quindi, abbiano perso la propria individualità ai fini del tributo in favore della creazione di un unico e autonomo soggetto d’imposta (si veda “Regolata l’esenzione per i servizi ai consorziati aderenti al Gruppo IVA” dell’8 ottobre 2020).

L’art. 10 comma 2 del DPR 633/72, infatti, limita l’applicazione dell’esenzione ai consorzi (società consortili e cooperative con funzioni consortili incluse) costituiti tra soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto un pro rata di detrazione non superiore al 10%. La nuova norma, integrando l’art. 70-quinquies del DPR 633/72, dispone con effetto retroattivo che, nell’ipotesi in cui la consorziata partecipi al Gruppo IVA e il consorzio non vi partecipi, tale condizione deve essere verificata:
– in capo alla consorziata per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell’opzione per il Gruppo IVA compresi nel triennio di riferimento;
– in capo al Gruppo IVA per ognuno degli anni di validità dell’opzione per la costituzione del Gruppo compresi nel triennio di riferimento.

Nel provvedimento non mancano infine alcune novità in materia di lavoro (si veda “Fino al 30 giugno 2021 diritto allo smart working per assistere il figlio disabile” del 7 ottobre).