Necessario il calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020

Di Massimo NEGRO

Con l’art. 98-bis del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), inserito dalla legge di conversione 126/2020, è stata prevista una regolarizzazione agevolata degli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti che sono scaduti il 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%, a seguito della proroga disposta con il DPCM 27 giugno 2020, effettuando il versamento, entro il 30 ottobre 2020:
– delle imposte dovute, applicando la sola maggiorazione dello 0,8%;
– a condizione che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tale disposizione recepisce l’accordo intervenuto lo scorso 10 settembre tra l’Amministrazione finanziaria e i sindacati dei commercialisti, che ha determinato la revoca dello sciopero dei professionisti.
La regolarizzazione è rivolta ai soggetti che potevano beneficiare della proroga dei versamenti, derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, entro il 20 luglio 2020, oppure entro il successivo 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, ma che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti, e intende porre parziale rimedio alla mancata concessione di una ulteriore proroga.

Sono quindi interessati alla nuova scadenza di venerdì 30 ottobre 2020 i contribuenti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
– applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio dell’art. 27 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”), oppure presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.

Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27 giugno 2020, per usufruire della regolarizzazione entro il 30 ottobre senza sanzioni, ma applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, è però necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si tratta quindi di una condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto. Anche ai fini della regolarizzazione in esame devono quindi ritenersi applicabili i chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di determinazione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (si vedano, in particolare, circ. nn. 9/202011/202015/2020 e 22/2020).

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPCM 27 giugno 2020, richiamato dall’art. 98-bis del DL 104/2020, la regolarizzazione agevolata, così come la precedente proroga, si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, aventi i requisiti del precedente comma 1, e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare della regolarizzazione anche, ad esempio, i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i professionisti con studio associato e i soci di società di capitali “trasparenti”, qualora il soggetto partecipato eserciti un’attività per la quale sono stati approvati gli ISA e che dichiari ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.

Per quanto riguarda il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, deve ritenersi che la prevista diminuzione di almeno il 33% sia da valutare in capo al soggetto partecipato. In relazione alla sospensione del versamento della rata dei contributi “fissi” degli artigiani e commercianti, in scadenza lo scorso 18 maggio, la circ. INPS 16 maggio 2020 n. 59 aveva infatti chiarito che potevano avvalersi della sospensione anche i soci lavoratori di società, iscritti alla gestione artigiani o commercianti, valutando il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi con riferimento all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

Devono invece ritenersi esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Nel rispetto dei requisiti sopra illustrati, la regolarizzazione entro il 30 ottobre deve ritenersi applicabile anche in relazione al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20 agosto 2020; in tal caso la maggiorazione dello 0,8% deve essere applicata sull’importo già maggiorato dell’1,2% (0,4% per ogni mese o frazione successivo al 20 marzo e fino al 30 giugno 2020).

Poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle “imposte dovute”, la regolarizzazione entro il 30 ottobre non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti.