Anche se la legge non lo prevede espressamente, il termine di un anno è sospeso dal 23 febbraio al 2 giugno 2020

Di Anita MAURO

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 configura un evento di forza maggiore che può evitare la decadenza dal beneficio della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ove l’immobile acquistato non sia stato adibito ad abitazione principale entro l’ordinario termine di un anno dall’acquisto e quest’ultimo spirasse nel periodo in cui, a causa dell’emergenza, erano stati fissati limiti e divieti che precludevano il soddisfacimento delle condizioni di legge.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 485, pubblicata ieri.

In questo modo, l’Agenzia “rimedia”, in qualche modo a una lacuna normativa creata dall’art. 24 del DL 23/2020 (si veda “Termini invariati per la detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari” del 27 aprile 2020).

Si rammenta, infatti, che l’art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa e dall’art. 7 della L. 448/98 in materia di credito di imposta per il riacquisto della prima casa. In particolare, risultano “sospesi”:
– il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
– il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
– il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni (termine decorrente dalla data dell’alienazione infraquinquennale).

I termini in questione smettono di decorrere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, il 1° gennaio 2021.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 485/2020, tra i termini sospesi dalla citata norma non è incluso il termine di 12 mesi previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per la detrazione IRPEF nella misura del 19% degli interessi passivi dei mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. La norma da ultimo citata, infatti, non richiama la disciplina della “prima casa” di cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e, configurando una norma eccezionale, non può essere interpretata estensivamente.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate rileva che l’emergenza sanitaria da COVID-19 può configurare una causa di forza maggiore, idonea a escludere la decadenza dal beneficio della detrazione, atteso che a causa di essa sono stati adottati provvedimenti emergenziali che hanno limitato gli spostamenti e tutte le attività dei contribuenti e possono aver, in concreto, reso impossibile l’adempimento della condizione richiesta dall’art. 15 del TUIR, ovvero adibire l’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

Più precisamente – spiega l’Agenzia – posto che la spettanza della detrazione è condizionata alla concreta destinazione dell’immobile a dimora abituale entro un anno dall’acquisto, essa implica attività (“ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone”) che si sono rese impossibili per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti imposti, nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 2 giugno 2020, dai DPCM 23 febbraio 2020 e 9 marzo 2020.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i provvedimenti assunti a causa dell’emergenza sanitaria abbiano le caratteristiche di imprevedibilità, non imputabilità e inevitabilità che contraddistinguono la “forza maggiore” e sono, quindi, idonei a escludere la decadenza dai benefici fiscali, ove abbiano impedito ai contribuenti di realizzare le attività necessarie ad adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale, in presenza di tutte le altre condizioni.

In concreto, conclude l’Agenzia, ove la causa di forza maggiore si sia verificata in pendenza del termine di un anno entro cui adibire l’immobile agevolato ad abitazione principale, il contribuente “potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore”, ovvero, dal 23 febbraio al 2 giugno 2020.