Si deve avere riguardo al criterio della competenza, a nulla rilevando il momento di effettiva fruizione del beneficio
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta, da ultimo con la circolare n. 25/2020, fornendo alcuni ulteriori chiarimenti in merito agli incentivi introdotti con il c.d. decreto “Rilancio” (DL 34/2020), istituiti per affrontare lo stato pandemico da COVID-19. In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito, tra le altre, le diposizioni in materia di versamento dell’IRAP.
In particolare, l’art. 24 del decreto summenzionato prevede l’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, risultante dal modello IRAP 2020, nonché del primo acconto IRAP per il periodo d’imposta 2020, pari al 40% per i soggetti estranei agli ISA, ovvero al 50% per i soggetti ISA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’abbuono del saldo d’imposta relativo al periodo 2019 deve essere quantificato al lordo dell’eventuale eccedenza a credito derivante dal modello relativo all’annualità precedente (modello IRAP 2019). Pertanto, l’eccedenza IRAP relativa all’anno 2018 non utilizzata ad abbattimento del saldo 2019 potrà essere recuperata, indicando la stessa nel rigo “Eccedenza di versamento a saldo” nel modello IRAP 2020.
I contribuenti beneficiari dell’agevolazione in commento dovranno inoltre indicare nel modello dichiarativo il relativo aiuto di Stato, in quanto la compilazione dell’apposito rigo nel quadro IS va effettuata avendo riguardo al criterio della competenza, a nulla rilevando il momento di effettiva fruizione del beneficio. In particolare, per quanto riguarda il saldo IRAP 2019 andrà compilata la sezione XVIII (“Aiuti di Stato”) del quadro IS del modello IRAP 2020 (relativo all’anno di imposta 2019), indicando nel rigo IS201 (circ. n. 25/2020, § 1.1.4):
– nella casella “Tipo di aiuto”: 1, in quanto l’aiuto di Stato è istituito da una norma statale;
– nella colonna 1 “Codice aiuto”: 999, in quanto l’aiuto di Stato non è previsto in modo esplicito nella tabella allegata alle istruzioni del modello IRAP;
– nella colonna 3 “Quadro”: IR, essendo quest’ultimo il quadro nel quale è indicato l’aiuto;
– nella colonna 4 “Tipo di norma”: 1, in quanto la norma di riferimento è un decreto legge;
– nella colonna 5: “Anno”: 2020;
– nella colonna 6 “Numero”: 34;
– nella colonna 7 “Articolo”: 24;
– nella colonna 15 “Settore”: 1, in quanto si tratta di un aiuto c.d. “generale”, diverso da aiuti SIEG e degli aiuti nei settori agricoltura e pesca;
– nella colonna 26 “Tipologia di costi”: 20, ossia non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari;
– nella colonna 29 “Importo aiuto spettante”: l’importo del saldo IRAP relativo all’anno di imposta 2019 non versato per effetto dell’agevolazione.
La colonna 13, deputata ad accogliere la dimensione dell’impresa, va compilata avendo a riferimento la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003, considerando anche le relative imprese controllate (“collegate” nel gergo comunitario), le quali rilevano al 100%, e quelle associate, i cui valori di riferimento vanno invece sommati pro-quota.
Tale campo andrà compilato riportando uno dei seguenti codici:
– micro impresa: codice 1, qualora siano occupate meno di 10 persone e si realizzi un fatturato annuo oppure un attivo di stato patrimoniale non superiori 2 milioni di euro;
– piccola impresa: codice 2, qualora risultino impiegate meno di 50 persone e con un fatturato annuo o un attivo di stato patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro;
– media impresa: codice 3, qualora siano occupate meno di 250 persone e si realizzi un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro oppure un attivo di stato patrimoniale non superiori 43 milioni di euro;
– grande impresa: codice 4, qualora si superino i limiti precedenti;
– non classificabile: codice 5.
Come già previsto nei modelli per la precedente annualità, anche le istruzioni relative al modello IRAP 2020 precisano che l’indicazione degli aiuti di Stato nell’apposita sezione è “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”. Pertanto, l’omessa compilazione del rigo IS201 parrebbe portare alla decadenza del beneficio.