Arriva la conferma espressa da parte dell’Agenzia delle Entrate nel contesto di un interpello presentato da fondi pensione inglesi

Di Gianluca ODETTO

La risposta ad interpello n. 156 di ieri, 28 maggio 2020, analizza alcuni peculiari aspetti del regime convenzionale dei redditi di capitale corrisposti a fondi esteri. Nella complessità tecnica della materia emergono, tuttavia, alcuni punti qualificanti del documento:
– in primo luogo, l’Agenzia delle Entrate conferma, per la prima volta in modo esplicito, lo status del Regno Unito quale Stato extracomunitario ai fini delle imposte sui redditi a fare data dal 1° gennaio 2021;
– in secondo luogo, si afferma in modo espresso la spettanza dei benefici convenzionali nel momento in cui il percipiente sia assoggettabile ad imposta, anche in modo potenziale (e non sia, quindi, necessariamente assoggettato in concreto ad imposta) nel proprio Stato di residenza, questione che ancora oggi vede la giurisprudenza di Cassazione con un orientamento “altalenante”.

L’interpello, presentato da una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di fondi alternativi, ha ad oggetto una serie di fondi pensione inglesi che hanno costituito un veicolo di investimento collettivo (Authorised Contractual Scheme, ACS) che agisce secondo uno schema assimilabile alla comunione. L’ACS è, quindi, privo di soggettività passiva nel Regno Unito, mentre le imposte sono materialmente dovute dai vari fondi pensione che partecipano all’ACS sui proventi delle attività da questo detenute, tra cui vi sono azioni di società italiane.

Oggetto dell’istanza è, in sostanza, il regime (interno e convenzionale) dei dividendi pagati da queste società all’ACS, nel 2020 (periodo transitorio fissato da Regno Unito e Unione europea nel contesto dell’accordo sulla Brexit, ratificato dall’Europa il 29 gennaio 2020) e dopo il 2020.

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate dà conto che, a livello di normativa interna, la ritenuta ridotta dell’11% prevista dall’art. 27 comma 3 del DPR 600/73 riguarda i soli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati appartenenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Ad avviso dell’Agenzia, la locuzione “utili corrisposti” limiterebbe il beneficio a quelle distribuzioni in cui il percipiente diretto (l’ACS) ha natura di fondo pensione; nel caso esaminato il beneficio è stato, quindi, negato, in quanto l’ACS avrebbe natura di mero veicolo collettivo per gli investimenti, mentre i soli partecipanti all’ACS hanno natura di fondi pensione.

Pur se questa indicazione “assorbe” l’altra questione oggetto dell’istanza (ovvero, il regime fiscale post Brexit a livello di normativa interna), l’Agenzia delle Entrate indica in modo espresso che, a questi fini (ma il discorso può essere esteso alla generalità delle norme in materia di imposte sui redditi) non si applica la disposizione contenuta nell’art. 13 del DL 22/2019, la quale fa salve le disposizioni fiscali nazionali previste in ragione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea (comprese quelle derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti comunitari) per un periodo di 18 mesi dalla data del recesso (periodo, a sua volta, stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera m) del decreto).

La norma, infatti, è inserita nel Capo II, Sezione I, del DL 22/2019, e disciplina le misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. Tuttavia, essendo stato ratificato il 29 gennaio 2020 l’accordo sulla Brexit, la disposizione in esame cessa di fatto di esplicare efficacia e si deve fare riferimento a quanto previsto dall’accordo stesso per cui, in via transitoria, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi solo sino al termine di un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2020 (solo gli effetti della direttiva 2010/24/Ue in materia di recupero dei crediti tributari sono garantiti per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione). Spirato tale periodo transitorio, e fatti salvi gli effetti di eventuali accordi che dovessero nel frattempo sopravvenire, il Regno Unito risulterà a tutti gli effetti uno Stato extracomunitario.

Quanto al regime convenzionale dei dividendi (l’unico rimedio al prelievo ordinario nella misura del 26%, sia nel 2020 che successivamente), l’Agenzia delle Entrate conferma i principi contenuti nel Commentario all’art. 1 del Modello OCSE, assimilando l’ACS ad una società di persone trasparente, non titolata ai benefici, ma riservando gli stessi ai fondi pensione partecipanti, e concludendo quindi per l’applicazione della ritenuta ridotta del 15% prevista dalla Convenzione Italia-Regno Unito.

Come rilevato, è stato espressamente riconosciuto che la riduzione dell’aliquota prevista dal Trattato presuppone il requisito dell’assoggettamento ad imposizione, “inteso conformemente al significato convenzionale, ossia come attribuzione del reddito ai fini della assoggettabilità a tassazione, anche solo potenziale”.