L’importo portato in deduzione e poi compensato è tassato nell’ambito del medesimo regime in cui è avvenuta la deduzione

Di Massimo NEGRO e Paola RIVETTI

Con la risposta ad interpello n. 400 pubblicata ieri, 9 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione dell’eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario (ex L. 190/2014) e utilizzata in compensazione nei periodi successivi.

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. n-bis) del TUIR, sono soggetti a tassazione separata IRPEF le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte, oneri dedotti dal reddito complessivo in precedenti periodi d’imposta e oneri per i quali, in precedenti periodi d’imposta, si è fruito della detrazione d’imposta.
La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui, alternativamente al rimborso, l’importo a credito sia stato direttamente utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Con specifico riferimento al regime forfetario, va ricordato che l’art. 1 comma 64 della L. 190/2014 dispone che dal reddito soggetto al citato regime agevolato (reddito che non concorre alla formazione di quello complessivo ai fini IRPEF) sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi i contributi versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa. Inoltre, qualora i contributi versati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 4.3, e istruzioni alla compilazione del quadro LM).

Potrebbe però verificarsi il caso in cui sia stato dedotto dal reddito forfetario un importo di contributi superiore a quello dovuto.
Nella fattispecie prospettata nell’interpello, il contribuente in regime agevolato ha versato e dedotto dal reddito d’impresa soggetto ad imposta sostitutiva, con riferimento al periodo 2017, contributi previdenziali per una quota risultata superiore al dovuto. Tale quota di contributi INPS a credito (che potrebbe essere stata determinata, ad esempio, da acconti versati in eccedenza) non è stata richiesta a rimborso, bensì utilizzata in compensazione tramite F24 nel corso del 2018.
Veniva posta la questione di come tassare l’importo utilizzato in compensazione, posto che l’onere è stato dedotto dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva nell’ambito del quadro LM, mentre l’imposizione ordinaria, ex art. 17 del TUIR, dovrebbe avvenire, separatamente, nell’ambito del quadro RM.

A parere dell’istante, la somma prima portata in deduzione e poi compensata dovrebbe essere tassata secondo il medesimo regime in cui è avvenuta la deduzione, ossia il regime forfetario. Avallando tale interpretazione, la tassazione dell’ambito del regime agevolato potrebbe avvenire, alternativamente:
– indicando l’importo del credito INPS utilizzato in compensazione tra i componenti positivi del rigo LM22 (soluzione che, peraltro, comporterebbe l’incremento della base imponibile contributivo previdenziale);
– portando in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello REDDITI 2019 (periodo 2018), l’importo del credito INPS utilizzato in compensazione (soluzione condivisa dall’istante).
Dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate si desume, innanzitutto, che la tassazione della somma utilizzata in compensazione deve avvenire nell’ambito dello stesso regime impositivo nel quale la medesima era stata originariamente dedotta e, quindi, nell’ambito del regime forfetario (quadro LM invece di RM).

Quanto alle modalità di compilazione del quadro LM, la risposta afferma che “il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”.

La formulazione di questo passaggio non è del tutto chiara, ma dovrebbe essere interpretata in senso confermativo della soluzione proposta dall’istante. In sostanza, occorre rettificare l’intero contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente e l’importo eccedente al dovuto e utilizzato in compensazione deve essere recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.