Le società che possono redigere il bilancio abbreviato sono escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS

La disciplina relativa alla redazione del bilancio in forma abbreviata, contenuta nell’art. 2435bis c.c., si applica, in via facoltativa, alle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Il superamento dei limiti quantitativi per la redazione del bilancio in forma abbreviata incide, peraltro, anche sulla disciplina relativa alla nomina dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore nelle società a responsabilità limitata.
L’art. 2477 comma 3 lett. c) c.c. stabilisce, infatti, che la nomina è obbligatoria, tra l’altro, se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis comma 1 c.c.
Specularmente, ai sensi dell’art. 2477 comma 4 c.c., l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

A rigore, il regime del bilancio abbreviato dovrebbe ritenersi applicabile soltanto alle società di capitali e alle società cooperative, nonché alle società di persone interamente partecipate da società di capitali (art. 111duodecies disp. att. c.c.).
Tuttavia, laddove, accogliendo l’orientamento in base al quale il rendiconto che devono redigere le società di persone costituisce un vero e proprio bilancio, venga applicata in modo integrale la normativa in tema di bilancio delle società di capitali, con i necessari adattamenti, non sembrano rinvenibili obiezioni alla redazione del bilancio abbreviato anche da parte delle società di persone.
Come evidenziato da Assonime nella circolare n. 14/2017, la questione è, comunque, controversa in dottrina.
La formulazione letterale dell’art. 2435-bis c.c., che fa riferimento alle sole “società”, porterebbe, invece, a escludere dalle semplificazioni ivi previste gli imprenditori individuali.

Sotto altro profilo, per effetto delle disposizioni contenute nel DLgs. 38/2005, le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS.
Tale previsione non è venuta meno a seguito dell’intervento del DL 91/2014 (conv. L. 116/2014), mediante il quale è stato semplificato l’utilizzo degli IAS/IFRS da parte delle c.d. “società chiuse” (si veda “Col decreto competitività, IAS/IFRS ad ampio raggio” del 26 giugno 2014).

Assonime (caso n. 13/2017) ha precisato, al riguardo, che l’esclusione dall’applicazione dei principi IAS/IFRS chiaramente non si pone in caso di applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali (è il caso, ad esempio, delle società quotate, delle banche e degli intermediari finanziari), ove non rileva la dimensione della società ma la sua natura.
Inoltre, l’esclusione prevista dal DLgs. 38/2005 riguarda tutte le società che soddisfano le condizioni di cui all’art. 2435-bis c.c. e che, quindi, possono astrattamente usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, anche laddove optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Per la dottrina l’esclusione non dovrebbe essere intesa in senso assoluto

Tanto premesso, secondo la dottrina che si è occupata della materia, l’esclusione non dovrebbe essere intesa in senso assoluto, ma, in particolari circostanze, anche le società che rientrano nei parametri per la redazione del bilancio abbreviato dovrebbero poter adottare i principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato.
In particolare, è stata ritenuta legittima la decisione di applicare i principi IAS/IFRS nel bilancio consolidato da parte di una holding che rientra nei parametri dell’art. 2435-bis c.c. e controlla una o più società obbligate per legge all’adozione dei principi IAS/IFRS.

Tali considerazioni hanno indotto Assonime a ritenere che una società appartenente a un gruppo il cui bilancio consolidato è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la quale, pur rientrando nell’ambito di applicazione delle regole sul bilancio in forma abbreviata, sia destinataria nel corso dell’esercizio di un conferimento di ramo d’azienda (società conferitaria), tale da modificarne significativamente le dimensioni, sia legittimata ad applicare i principi contabili IAS/IFRS nel bilancio d’esercizio fin dal primo esercizio in cui la società supera i parametri per la redazione del bilancio abbreviato.