Interessati imprese e professionisti destinatari di disposizioni agevolative
Essendo ormai entrati nel vivo della campagna dichiarativa, appare utile riepilogare le disposizioni che, anche quest’anno, prevedono l’obbligo di rideterminare le imposte relative al 2023 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2024.
Tralasciando il già esaminato caso della flat tax incrementale (si veda “La flat tax incrementale costringe a ricalcolare l’acconto IRPEF 2024” del 27 maggio 2024), come in passato sono tenuti al ricalcolo i distributori di carburante che, nel 2023, hanno fruito della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della L. 183/2011.
Si rammenta che, in base a tale disposizione, per i soggetti in esame il reddito d’impresa è ridotto di un importo pari:
– all’1,1% del volume d’affari fino a 1.032.000 euro;
– allo 0,6% del volume d’affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
– allo 0,4% del volume d’affari oltre 2.064.000 euro.
Nel dettaglio, se l’acconto IRPEF/IRES dovuto per il 2024 è calcolato con il metodo storico, l’IRPEF/IRES relativa al 2023, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare la suddetta deduzione. Nessun obbligo di rideterminazione è, invece, previsto ai fini IRAP.
Della deduzione di cui si prevede di fruire nel 2024 è invece possibile tenere conto nella determinazione dell’acconto IRPEF/IRES 2024 con il metodo previsionale.
Infatti, l’art. 34 comma 2 della L. 183/2011 afferma testualmente che i soggetti interessati dalla deduzione “nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione” medesima. Dalla formulazione della norma, appare chiaro che la stessa si applica esclusivamente in caso di adozione del metodo storico.
Ugualmente interessati al ricalcolo sono i soggetti che effettuano il noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i proventi derivanti da tale attività all’imposta sostitutiva IRPEF/IRES del 20% prevista dall’art. 49-bis del DLgs. 171/2005. Tali soggetti devono determinare l’acconto IRPEF/IRES relativo al 2024 senza tenere conto del regime agevolato.
Pertanto, se si utilizza il metodo storico e il regime è stato applicato nel 2023, ai soli fini del calcolo dell’acconto 2024, l’IRPEF/IRES dovuta per il 2023 deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati a imposta sostitutiva.
Invece, se si intende adoperare il metodo previsionale e il regime agevolativo è applicato nel 2024, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2024 (base di computo dell’acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, nel modello REDDITI 2025, a imposta sostitutiva.