Il decreto correttivo-ter eliminerà l’obbligo del tirocinio e ridurrà la formazione di aggiornamento biennale

Di Francesco DIANA

Stando alla bozza circolata, il decreto “correttivo-ter” del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, recato dal DLgs. 14/2019, interviene, tra l’altro, in modifica della disciplina di cui all’art. 356 relativa all’Albo a cui debbono iscriversi i professionisti che intendono svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, nonché il professionista indipendente per espresso rinvio contenuto all’art. 2 comma 1 lett. o) del decreto.

La prima modifica riguarda l’eliminazione di ogni riferimento all’Albo sostituito con la parola “elenco” e l’introduzione, esplicita, del riferimento al professionista indipendente sin dalla rubrica del nuovo art. 356.
La ratio è quella di sottolineare che si tratta di uno strumento finalizzato a individuare le professionalità necessarie e che non è collegato, in alcun modo, all’esistenza di un ordine professionale (Relazione illustrativa allo schema del decreto correttivo ter). Si precisa, inoltre che l’attività di vigilanza del Ministero della Giustizia sugli iscritti non si sovrappone alle funzioni e attività di verifica proprie dei singoli Ordini professionali.

A poco più di un anno dall’entrata in funzione dell’Albo nazionale, inoltre, viene meno la disposizione relativa al primo popolamento di cui all’art. 356 comma 2 terzo periodo del DLgs. 14/2019 (attualmente vigente).
Non muta, invece, la previsione dell’obbligo formativo il cui assolvimento costituisce sempre condizione indispensabile ai fini dell’iscrizione, unitamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 358 comma 1 del DLgs. 14/2019.

Nessuna variazione anche per la durata del percorso formativo che resta di 40 ore per i dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro.
Parimenti, ai fini del mantenimento dell’iscrizione è necessario che il professionista assolva all’obbligo di aggiornamento biennale che, tuttavia, avrà la diversa durata di 18 ore (non più 40), in deroga all’art. 4 comma 5 lett. d) del DM 202/2014 che, per espressa previsione, non troverà applicazione per le professioni ordinistiche già richiamate.

Di rilievo anche la possibilità che tale formazione possa essere acquisita mediante la partecipazione a corsi e convegni organizzati dagli ordini professionali ovvero da un’università pubblica o privata o in collaborazione con tali enti. Tale formazione, tuttavia, dovrà sempre rispettare le indicazioni e il contenuto delineato dalle linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura, da ultime aggiornate con il documento del 1° febbraio 2023 n. 1393.