Transazione fiscale, anche per tributi locali, e previdenziale nella composizione negoziata

Di Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Il decreto “correttivo ter” del Codice della Crisi, attuativo della L. 20/2019 e L. 53/2021, che potrebbe approdare a breve in CdM, contiene diverse modifiche per fronteggiare le criticità interpretative e applicative emerse nell’attuazione del DLgs. 14/2019.

Stando alla bozza circolata, tra le novità spicca la possibile introduzione nella composizione negoziata – per le imprese maggiori e per quelle sotto soglia – di un accordo con i creditori pubblici, che consenta di negoziare il debito fiscale (anche per tributi locali) e previdenziale senza snaturare la composizione, ma migliorandone l’efficacia. All’art. 23 del DLgs. 14/2019, dedicato agli esiti del procedimento, sarebbe quindi introdotto il comma 2-bis, che legittimerebbe l’imprenditore a formulare una proposta transattiva ai creditori pubblici, che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell’esperto, produrrebbe effetti con il deposito presso il tribunale, ma non sarebbe possibile ricorrere al cram down, non essendo prevista una fase di omologazione. L’accordo, invece, sarebbe soggetto alla verifica di regolarità formale del giudice, che ne autorizzerebbe l’esecuzione, risolvendosi “di diritto” in caso di apertura della procedura liquidatoria o di accertamento dell’insolvenza, ovvero in caso di grave inadempimento, per tale intendendosi il mancato pagamento di almeno 3 rate consecutive o, in caso di accordo che non preveda la rateizzazione, delle somme dovute entro il termine di 90 giorni dalla scadenza stabilita.
Come osservato nella bozza della Relazione illustrativa, in caso di mancanza di accordo, l’imprenditore, avvalendosi degli strumenti di tipo giurisdizionale, potrebbe comunque aspirare al cram-down.

Quanto ai presupposti oggettivi, invece, potrebbe essere chiarito – risolvendo i dibattiti sul tema – che l’accesso alla composizione ex art. 12 del DLgs. 14/2019 è consento all’impresa quando in stato crisi o di insolvenza, ovvero “anche quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”. Si confermerebbe, inoltre, quanto già sostenuto nella prevalente giurisprudenza sul tema delle misure protettive, destinate a operare tanto erga omnes quanto in maniera selettiva.

Quanto alle misure premiali, all’art. 25-bis del DLgs. 14/2019, potrebbe essere introdotto il contenuto dell’art. 38 del DL 13/2023, conv. L. 41/2023 per il piano di rateizzazione fiscale fino a 120 rate e per le note di variazione IVA ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/1972.

Molto significativa è la modifica dell’art. 25-octies del DLgs. 14/2019 in base alla quale l’obbligo di segnalazione di una situazione di crisi o insolvenza (e non dei segnali di difficoltà o di pre-crisi, anche per evitare segnalazioni troppo precoci) ricade sia sull’organo di controllo (tipicamente il collegio sindacale) sia sul revisore legale. Ai fini dell’attenuazione o esclusione delle responsabilità e salvo il caso di “colpevole ignoranza”, la segnalazione è tempestiva nei 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni ex art. 2 comma 1 lett. a).