Sempre ammessa la definizione al terzo, ma sparisce la riscossione frazionata

Di Alfio CISSELLO

L’art. 38-bis del DPR 600/73, introdotto dal DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, disciplina finalmente in modo organico gli avvisi di recupero dei crediti di imposta.
Lo stesso decreto ha nel contempo abrogato gli artt. 1 commi 421-423 della L. 311/2004 e 27 commi 16, 17, 19 e 20 del DL 185/2008.
Per espressa disposizione legislativa le novità operano per gli atti emessi dal prossimo 30 aprile, quindi per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta sottoscritti dal funzionario competente a partire dalla fine di questo mese. Rimangono naturalmente fermi gli effetti degli atti emessi nel periodo anteriore.

Le novità riguardano solo gli aspetti procedimentali degli avvisi in questione, posto che la più puntuale nozione distintiva tra credito “inesistente” e credito “non spettante” vedrà luce nel prossimo decreto sulla riforma delle sanzioni, anch’esso attuativo della L. 111/2023.

Si tratta di una definizione che, a cascata, avrà per forza di cose riflessi procedurali.
Il DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 ha previsto in primo luogo che per qualsiasi tipologia di credito sarà ammessa la definizione agevolata al terzo delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97. Il contribuente potrà quindi definire le sanzioni al terzo e continuare nel processo per l’imposta.

Nel sistema antecedente, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 la definizione al terzo era ammessa solo per i crediti non spettanti. Formalmente, questa prescrizione resterà in vigore sino a quando sarà abrogata dal prossimo decreto in tema di sanzioni (nelle relative bozze già figura l’abrogazione) ma deve sin dal prossimo 30 aprile ritenersi implicitamente abrogata dal neointrodotto art. 38-bis.
In via speculare, per qualsiasi tipologia di credito non ci sarà mai la riscossione in pendenza di giudizio quindi nonostante il ricorso potranno essere richieste per intero imposte, sanzioni e interessi (c’è di diritto il ruolo straordinario).

Prima del DLgs. 13/2024, solo per i crediti inesistenti era previsto il ruolo straordinario dall’art. 27 comma 19 del DL 185/2008; la giurisprudenza per i crediti non spettanti aveva ammesso la riscossione frazionata in via interpretativa (Cass. 7 luglio 2017 n. 16761 e 15 febbraio 2013 n. 3838).