Il Consiglio nazionale dei commercialisti vara il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore a partire da oggi

Di Savino GALLO

Censura per chi non rispetterà le nuove disposizioni in materia di equo compenso, sospensione dall’attività fino a tre mesi se si ledono immagine e decoro di istituzioni o colleghi. A poco più di due settimane di distanza dall’entrata in vigore del nuovo Codice deontologico, il Consiglio nazionale dei commercialisti approva anche il Codice delle sanzioni, completando così il quadro degli interventi sul “comparto” disciplinare della professione.

Il testo, che entrerà in vigore da oggi, contempla diverse novità rispetto alla versione precedente, a partire proprio da quelle in materia di equo compenso, in merito al quale sono previste due diverse tipologie di violazioni disciplinari: l’accettazione di un compenso sottosoglia rispetto ai parametri ministeriali oppure la predisposizione, da parte del professionista, di una parcella senza informare contestualmente il cliente della necessità di rispettare i parametri di cui al DM 140/2012. In entrambi i casi, scatterà la sanzione della censura.

In caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità si può incorrere in una sospensione dall’attività fino a un massimo di un anno. Viene, invece, confermata la sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula la polizza assicurativa, ma il nuovo Codice introduce anche la censura nel caso di mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza.

Si tratta di due casistiche diverse che, evidentemente, possono anche ricorrere contemporaneamente (va da sé che se non si dispone di una polizza, non verranno nemmeno comunicati gli estremi al cliente). In questo caso, così come in tutti i casi di plurime violazioni simultanee, verrà applicata solo la sanzione più grave, in una sorta di cumulo giuridico.

Novità anche in materia di rapporti con colleghi e clienti: si rischia una sospensione fino a 3 mesi se si richiedono compensi, provvigioni od omaggi in cambio della presentazione di un cliente (art. 19 comma 5 del Codice deontologico) o se si mettono in atto comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti (art. 19 comma 6).

Inasprita (da tre a sei mesi massimi di sospensione) la sanzione in caso di violazione del dovere di riservatezza di cui all’art. 10 del Codice deontologico, mentre si applicherà la censura per l’inosservanza di tutte le disposizioni dettate dall’art. 44, incluse la pubblicità ingannevole e il non corretto utilizzo del titolo professionale.

Quanto, invece, alle critiche espresse, anche a mezzo social network, nei confronti di istituzioni o colleghi, chi eccede fino a lederne il decoro rischia fino a tre mesi di sospensione. Anche in questo caso, dunque, rispetto alla censura prevista dal Codice precedente, la sanzione è stata aumentata.

Confermate, invece, le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi formativi: si va dalla sospensione fino a tre mesi in caso di totale assenza di crediti alla censura per chi ha ottenuto un numero di crediti superiore a 60 nel triennio.