È possibile utilizzare il codice tributo «6936» indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento

Di Pamela ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata ieri, 16 aprile, sul proprio sito internet nella sezione dedicata al credito per investimenti in beni strumentali, ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento.
Il chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Riepilogando brevemente i termini della questione, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che le comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto che “per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

In attuazione del citato art. 6 del DL n. 39/2024, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha quindi, tra l’altro, sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024 (si veda “Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0” del 13 aprile 2024).
Considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia, nella risposta alla FAQ, osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:
– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).