Si tratta di compensi che, salvo ipotesi circoscritte, non rientrano nel reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni

Di Paola RIVETTI

A ridosso della prossima tornata dichiarativa, alcuni dubbi si pongono in ordine alla tassazione dei compensi percepiti a fronte della cessione del diritto d’autore da parte dei soggetti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Come regola generale, i proventi derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno da parte dell’autore, qualificati come redditi di lavoro autonomo assimilato (o non professionale) ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b del TUIR, sono dichiarati nel modello REDDITI PF al rigo RL26.

Un particolare trattamento è riservato a tali proventi quando vengono percepiti da autori che applicano il regime forfetario. Alcuni documenti di prassi (in particolare la circ. n. 9/2019 e la risposta a interpello n. 517/2019) hanno precisato che, quando sono percepiti durante l’applicazione del regime agevolato, tali compensi sono tassati con l’imposta sostitutiva, previa applicazione della deduzione forfetaria prevista dall’art. 54 comma 8 del TUIR (nella misura del 25%, ovvero del 40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni). Non trovano quindi applicazione le deduzioni forfetarie differenziate per tipologie di attività tipiche di questo regime agevolato.

Il modello REDDITI PF rispecchia questa impostazione. Infatti i compensi per diritto d’autore sono riportati, per il loro importo lordo, nella colonna 4 dei righi da LM22 a LM27 e su di essi è applicata esclusivamente la deduzione forfetaria prevista dal TUIR, variabile in base all’età del percipiente.

I compensi per diritto d’autore dichiarati nel quadro LM concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro, al lordo della deduzione forfetaria, e, al pari degli altri compensi professionali “tipici”, non sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta (il quale deve preventivamente acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfetario).

È fondamentale ricordare che questo particolare trattamento non è applicabile in tutti i casi in cui un contribuente “forfetario” percepisca una remunerazione per le opere dallo stesso create, ma solo quando – richiamando testualmente il passo della circ. n. 9/2019 – i proventi per l’utilizzazione del diritto d’autore siano “correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta”.

Il chiarimento tuttavia è formulato volutamente in senso estensivo quando specifica che la connessione all’attività professionale “sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo”.
L’intento è di attrarre nell’ambito della sfera professionale questi compensi così da alimentare la soglia limite per l’utilizzo del regime forfetario.

La posizione dell’Agenzia, pur consolidata, sembra tuttavia discutibile a livello sistematico in quanto porta a includere nel regime agevolato, che tipicamente interessa il reddito d’impresa e il reddito di lavoro autonomo professionale derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR, una tipologia reddituale diversa. Le altre fattispecie di reddito di lavoro autonomo non professionale previste dal secondo comma del citato art. 53 restano infatti estranee al regime, né allo stato attuale constano chiarimenti ufficiali in senso contrario.