Non è necessaria la compilazione per chi è entrato nel regime forfetario dal 2024

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

La dichiarazione IVA, la cui presentazione per l’anno 2023 è dovuta, in via ordinaria, entro il 30 aprile 2024, rappresenta anche lo strumento per esprimere le opzioni e le revoche rilevanti ai fini tributari, utilizzando il quadro VO.

In linea generale, per effetto degli artt. 1 e 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta si esercitano mediante comportamento concludente e sono vincolanti per un triennio, mentre quelle per i regimi contabili per un solo anno.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, in presenza dei requisiti necessari, sino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
L’omessa comunicazione nel quadro VO non preclude l’applicazione del regime, ferma la sanzione da 250 a 2.000 euro ex art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97.

Tra i soggetti interessati dalla compilazione del quadro VO vi sono coloro che sono transitati dal regime forfetario (L. 190/2014) al regime ordinario o viceversa.
In particolare, sono tenuti a barrare la casella 1 del rigo VO33 i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per avvalersi del regime forfetario, hanno optato nell’anno 2023 per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. In tal caso, come detto, l’opzione mantiene la propria validità per un triennio (ossia fino al 2025) e, in seguito, per ciascun anno successivo sino alla revoca esercitata nel quadro VO.

Compilano il rigo VO33, barrando la casella 2, i soggetti che dal 2023 hanno applicato (o riapplicato) il regime forfetario, revocando l’opzione per quello ordinario. In tale evenienza, sussistendo l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA per chi si avvale del regime forfetario, il quadro VO è allegato al modello REDDITI 2024 (secondo i relativi termini di invio).

Per coloro che, invece, nel 2024 hanno adottato per la prima volta il regime forfetario, possedendone i requisiti, non è dovuta la compilazione del quadro VO del modello IVA (ma deve essere barrata la casella 1 del rigo VA14 per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel regime speciale).

Oltre ai cambi di regime che coinvolgono i forfetari, la compilazione del quadro VO rappresenta anche l’adempimento per comunicare altre opzioni tributarie che sono state esercitate nel corso dell’anno precedente, dai soggetti passivi, mediante il proprio comportamento concludente.
Tra le più significative, si evidenziano l’opzione per:
– la liquidazione trimestrale dell’IVA;
– la separazione delle attività, su base facoltativa.