Restano i vincoli previsti dal Codice del Terzo settore

Di Enrico SAVIO

Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) si possono costituire in forma associativa o societaria per lo svolgimento in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, risultano affiliati ad almeno una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di promozione sportiva (ESP) e devono iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DLgs. 36/2021, accanto alle attività sportive istituzionali gli ESD possono svolgere “attività diverse”, purché in forma secondaria e strumentale nel rispetto di criteri e limiti da definirsi con uno specifico decreto.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che, effettuate le opportune valutazioni di convenienza, abbiano deciso di iscriversi anche al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), devono redigere il bilancio d’esercizio e adempiere agli obblighi contabili e pubblicitari ex art. 13 e ss. del DLgs. 117/2017 (CTS).

La riforma dello sport, prevedendo all’art. 6 comma 1 lett. c-bis) del DLgs. 36/2021 la possibilità per gli enti sportivi di operare anche in veste di ente del Terzo settore (ETS), ha espressamente sancito l’iscrivibilità degli ETS al nuovo RASD. Infatti, rientrando tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 lett. t) del CTS anche l’“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”, il passaggio contenuto nel DLgs. 36/2021 deve considerarsi “atto dovuto”.

Per evitare il sorgere di un contrasto tra fonti legato alla doppia qualifica di ETS e di ESD, l’art. 6 comma 2 del DLgs. 36/2021 ha stabilito una chiara gerarchia tra le diverse norme ove a prevalere è quella del DLgs. 117/2017 e, per le imprese sociali, del DLgs. 112/2017.

Essendo quindi la disciplina del DLgs. 36/2021 fonte di rango primario limitatamente “all’attività sportiva dilettantistica esercitata” e relativamente alle disposizioni contenute negli artt. 6-12 applicabile se compatibile con le regole del CTS, gli obblighi contabili e di bilancio per gli “ETS sportivi” sono quelli propri di qualsiasi altro sodalizio iscritto al RUNTS. Per effetto della rinnovata disciplina in materia le ASD devono includere nei propri statuti una serie di clausole tra le quali, all’art. 7 comma 1 lett. f) del DLgs. 36/2021, è previsto “f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari” senza altre specifiche in merito all’adozione di schemi predefiniti, né a obblighi di deposito e/o altri oneri pubblicitari.

Diversamente dalle ASD “pure”, per gli ETS il requisito dell’esercizio “in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” non rappresenta un elemento fondante, potendo questa rappresentare una delle attività di interesse generale svolte, anche in forma marginale. Ulteriore elemento caratteristico per gli ETS riguarda la presenza nel CTS di precise prescrizioni su tenuta delle scritture contabili e obblighi di redazione e di forma del bilancio d’esercizio (artt. 13 e 87 del DLgs. 117/2017, DM 5 marzo 2020, OIC 35), del bilancio sociale (art. 14 del DLgs. 117/2017, DM 4 luglio 2019), dei rendiconti delle raccolte fondi (art. 7 del DLgs. 117/2017, DM 9 giugno 2022). A questo si somma l’onere di depositare al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno i citati rendiconti e bilanci.