Il Tribunale di Roma conferma il suo orientamento che, tuttavia, sembrerebbe minoritario

Di Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 14944/2023, ha stabilito che l’inadempimento dannoso degli amministratori di srl ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, senza passare da una apposita delibera assembleare che autorizzi l’esercizio dell’azione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2476 comma 1 c.c., gli amministratori di srl rispondono verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. In tal caso, la responsabilità è di tipo personale, non estendendosi agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e che, se a conoscenza dell’atto che si stava per compiere, abbiano espresso il proprio dissenso.

Ai sensi del successivo terzo comma, l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione, un provvedimento cautelare di revoca.
Nonostante la mancanza di una specifica indicazione normativa, l’azione sociale di responsabilità, nell’ambito della srl, è riconosciuta anche alla società medesima e non soltanto a ciascun socio.
Una diversa opzione interpretativa, infatti, risulterebbe costituzionalmente illegittima, in quanto priverebbe il soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per farlo valere (cfr. Trib. Roma n. 3932/2019 e Trib. Catania n. 4401/2018).

Resta, peraltro, irrisolta una questione: se, in caso di esercizio dell’azione da parte della società, sia o meno necessario un preventivo pronunciamento autorizzativo dei soci (sia esso una delibera assembleare o una decisione adottata mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto).
Sul tema la dottrina è divisa. Secondo taluni, nonostante il silenzio in materia, sarebbe comunque necessaria una decisione preventiva dei soci, in assenza della quale l’azione proposta sarebbe improcedibile. Secondo altri, invece, si potrebbe prescindere da tale decisione attribuendo statutariamente la competenza all’organo amministrativo. Un’ultima ricostruzione, infine, ritiene che l’esercizio dell’azione di responsabilità rientrerebbe, di default, tra le competenze degli amministratori; d’altra parte, da un lato, nell’ambito delle srl non si ritrova una previsione corrispondente all’art. 2393 comma 1 c.c., ai sensi del quale, nelle spa, “l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione”, e, dall’altro, l’esercizio dell’azione di responsabilità non rientra tra le materie “in ogni caso” riservate ai soci dall’art. 2479 comma 2 c.c.