Nessuna possibilità di remissione o sostituzione successivamente al 4 aprile

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Scade oggi il termine entro cui devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta relativa alle spese per interventi edilizi sostenuti nel 2023 (e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022).
Con il provvedimento 21 febbraio 2024 n. 53159, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga al 4 aprile 2024 per l’invio di dette comunicazioni.

Per via del fatto che la possibilità di optare per cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023, per essere poi ulteriormente limitata dall’art. 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39 (si veda “Salve le CILAS ante 17 febbraio 2023 con spese fatturate per lavori già effettuati al 29 marzo” del 3 aprile 2024), è evidente che con riguardo alle spese sostenute nel 2023 avranno facoltà di aderire all’opzione coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia ivi previste.

È importante ricordare che, con riguardo alle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, la remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, non risulta più applicabile, salvo ulteriori modificazioni che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge del DL 39/2024.

Successivamente al 4 aprile 2024, pertanto:
– non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4 aprile 2024;
– non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024 (vengono superate le indicazioni fornite nella circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.4 che consentivano di correggere gli eventuali errori rilevanti commessi).