La riduzione del termine di decadenza dell’attività accertativa si applica alle imposte sui redditi e all’IVA

Di Elena BARBIANI e Luca MIELE

Il regime premiale previsto per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 128/2015, come modificato dal recente DLgs. 221/2023, riguarda anche la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.

In particolare, l’art. 6 comma 6-bis del DLgs. 128/2015 prevede che i termini di decadenza di cui agli artt. 43 primo comma del DPR 600/1973 e 57 primo comma del DPR 633/1972 siano ridotti di due anni. Condizione per accedere a tale beneficio è che l’impresa si sia dotata di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato da professionisti indipendenti qualificati (che saranno individuati con normativa di rango secondario).
La riduzione dei termini di decadenza del potere di accertamento si applica anche per i contribuenti che già si trovano in regime di adempimento collaborativo – e che quindi per i periodi di imposta precedenti non avevano né un TCF certificato né la certificazione tributaria prevista dal comma 6-ter del medesimo art. 6 del DLgs. 128/2015 – a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.

In base al citato art. 6 comma 6-bis, la riduzione del termine di decadenza dell’attività accertativa si applica alle imposte sui redditi e all’IVA e, quindi, anche alle imposte sostitutive delle precedenti e alle ritenute operate dai sostituti d’imposta, nonché alle relative sanzioni. Si tratta di tributi per i quali i termini ordinari previsti per la decadenza della notifica di avvisi di accertamento, atti di liquidazione e di contestazione delle relative sanzioni coincidono con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o in cui è stata commessa la violazione.

La riduzione del termine di decadenza non riguarda altri tributi, seppure contenuti nelle mappe dei rischi, quali, ad esempio, le imposte di registro e di bollo per effetto del mancato richiamo, rispettivamente, all’art. 76 del DPR 131/1986 e all’art. 37 del DPR 642/1972, per i quali, comunque, i termini ordinari di decadenza sono generalmente più brevi. In relazione a tali imposte, pertanto, sembrerebbero essere applicabili i soli benefici di cui ai commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del DLgs. 128/2015, ossia la disapplicazione delle sanzioni in caso di comunicazione di fattispecie rischiose oppure di riduzione alla metà delle sanzioni in caso di errore riconducibile a rischio fiscale non significativo compreso nella mappa dei rischi.