Comunicazioni di opzione entro il 4 aprile 2024 senza possibilità di remissione in bonis

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

In aggiunta alle ulteriori limitazioni introdotte per le opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, rispetto a quelle già previste dal DL 11/2023 e dal DL 212/2023, e al confermato divieto di poter ricorrere alla remissione in bonis con riguardo alle comunicazioni di opzione riferite agli interventi “edilizi”, il DL 39/2024 introduce un nuovo adempimento con il quale vengono comunicate le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (si veda “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi senza remissione in bonis” del 28 marzo 2024).

Sono chiamati al nuovo adempimento, le cui disposizioni attuative saranno adottate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto con un apposito DPCM, coloro che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILAS, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Dovranno inoltre provvedere a trasmettere la nuova comunicazione tutti coloro che hanno presentato i suddetti documenti (CILAS o permesso di costruire) dal 1° gennaio 2024.

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 commi 1-3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 commi 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri), saranno le seguenti:
– dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
– ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL e relativa percentuale di detrazione;
– ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 negli anni 2024 e 2025 e relativa percentuale di detrazione.