Il passaggio al regime contributivo ordinario potrebbe avere carattere definitivo

Di Paola RIVETTI

L’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014 disciplina un’agevolazione contributiva in favore degli imprenditori in regime forfetario. Si tratta di una riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS tanto sul reddito minimale, quanto su quello eccedente.

Utilizzando questa misura, in relazione all’accredito della contribuzione, trova applicazione l’art. 2 comma 29 della L. 335/95, con riferimento alla Gestione separata INPS (art. 1 comma 77 della L. 190/2014). In base a tale disposizione, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che corrispondono un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2024, pari a 18.415 euro).

Se quanto versato è complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. L’adesione alla riduzione contributiva, quindi, va valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2024, per la quale intendono aderire al regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale (circ. INPS 7 febbraio 2024 n. 33, § 8).

I soggetti già in attività che non hanno in precedenza manifestato l’adesione hanno l’onere di compilare e trasmettere, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2024 l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS. Se la domanda è presentata oltre il 28 febbraio, l’accesso è precluso per l’anno in corso e si dovrà ripresentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Gli imprenditori che hanno applicato la riduzione già nel 2023 non devono fare nulla perché l’adesione si rinnova di anno in anno fino a quando non è comunicata la revoca.

In base al comma 82 dell’art. 1 della L. 190/2014, l’agevolazione cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito d’accesso, oppure si verifica una delle cause ostative.
La sopra citata disposizione non risulta coordinata con la previsione di fuoriuscita immediata dal regime forfetario per effetto del superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi in corso d’anno (art. 1 comma 71 secondo e terzo periodo della L. 190/2014).