Il DL 105/2023 convertito introduce alcuni nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti

Di Maria Francesca ARTUSI

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 9 ottobre 2023 n. 137, di conversione del DL 105/2023, dedicato a disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Nel testo originario nulla era disposto sul tema della responsabilità delle persone giuridiche ex DLgs. 231/2001. Come ormai evidente, però, il legislatore coglie ogni occasione per integrare la tutela “penale” prendendo in considerazione anche società ed enti e l’art. 6-ter comma 2 del DL convertito prevede, dunque, l’introduzione nel catalogo dei reati presupposto di cui al DLgs. 231/2001 dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Le prime due fattispecie rientrano nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del DLgs. 231/2001). Per esse si prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità).

Sono inoltre previste le sanzioni interdittive sancite dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e): divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Interessante è il fatto che questi nuovi reati presupposto vengano inseriti poco dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLgs. 36/2023), che a sua volta prende in considerazione la responsabilità “231” tra i c.d. “requisiti morali” per la partecipazione alle gare (art. 94 del DLgs. 36/2023).

Il reato di trasferimento fraudolento di valori viene, invece, inserito nell’art. 25-octies.1 del DLgs. 231/2001, disposizione di recente introduzione (DLgs. 184/2021) e dedicata agli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Come recentemente precisato dalla Cassazione n. 44652/2022, si tratta di un reato a forma libera che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648648-bis e 648-ter c.p.).