Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande per l’attribuzione nei limiti delle risorse disponibili

Di Pamela ALBERTI

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per accedere al credito d’imposta per il carburante di cui all’art. 1 comma 503 della L. 197/2022, possono presentare le relative istanze dal 18 settembre.

L’art. 1 comma 503 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), come modificato dall’art. 34 del DL 48/2023, ha previsto per le imprese esercenti attività di trasporto di merci per conto terzi un credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022, e comunque nel limite delle risorse pari a 200 milioni di euro.
Il Ministero delle Infrastrutture e del trasporti, nelle more della registrazione del decreto ministeriale di attuazione siglato l’8 agosto, ha pubblicato un comunicato datato 10 agosto 2023 contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze (cfr. anche comunicato 12 agosto 2023 e comunicato pubblicato sulla G.U. del 5 settembre 2023).

Per accedere all’agevolazione in esame, le istanze possono essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle Accise, dogane e monopoli, dalle ore 15:00 del 18 settembre 2023 e fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023.

Con il DM 8 agosto 2023, pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative di tale agevolazione.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci per conto terzi (attività indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) n. 1) del DLgs. 504/95), che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro, ed entro l’importo massimo di 2 milioni di euro di cui alla lettera a) del punto 61 della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina), verificato attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Il riconoscimento del credito d’imposta alle imprese beneficiarie avviene, in ogni caso, secondo l’ordine di arrivo delle richieste (art. 4 comma 8 del DM).

All’esito delle suddette verifiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti emana il decreto di concessione, a seguito del quale poi provvede a registrare sull’RNA gli aiuti concessi alle singole imprese.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.