Il termine del 31 maggio potrebbe essere sospeso per i soggetti alluvionati

Di Luisa CORSO

C’è tempo fino a domani, 31 maggio 2023, per avvalersi delle disposizioni agevolative in tema di estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale previste dall’art. 1 comma 106 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Come più volte ricordato, l’opzione deve essere esercitata, dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili), fermo restando il perfezionamento dell’opzione con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (circ. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2016 n. 26, cap. IV, Parte I, § 3). Gli effetti retroagiscono, però, al 1° gennaio 2023.

Sotto il profilo soggettivo, l’estromissione agevolata riguarda unicamente gli imprenditori individuali (indipendentemente dal regime contabile adottato).
Sono, quindi, esclusi gli esercenti arti o professioni, le società (che possono, però, beneficiare dell’agevolazione “parallela” per l’assegnazione di beni), gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:
– sia alla data del 31 ottobre 2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
– sia alla data del 1° gennaio 2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31 ottobre 2022, abbia cessato la propria attività d’impresa prima del 1° gennaio 2023, in quanto in quel caso il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata si è già verificato.