L’appartenenza di una delle sedi a un Gruppo IVA di un Paese terzo non spezza l’unitarietà del soggetto giuridico

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

A partire dal 1° gennaio 2021, le prestazioni di servizi effettuate tra due sedi secondarie, l’una in Italia e l’altra nel Regno Unito, dello stesso soggetto Ue sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, anche se la sede del Regno Unito aderisce a un Gruppo IVA UK.

È questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 314 dell’8 maggio 2023, con cui è stato esaminato il trattamento IVA delle prestazioni rese tra due stabili organizzazioni di una società di diritto tedesco.

La rilevante conclusione cui è pervenuta l’Agenzia discende dal fatto che un gruppo con un’impostazione simile a un gruppo IVA di un Paese extra-Ue, quale è ormai anche il Regno Unito a seguito della Brexit, non è equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell’Unione. Pertanto, l’adesione di una sede secondaria di un soggetto Ue a un Gruppo IVA UK non spezza l’unitarietà del soggetto giuridico.

Si ricorda, infatti, che secondo un principio statuito dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-210/04, FCE Bank), un centro di attività stabile, che non costituisce un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non dev’essere considerato un soggetto passivo IVA in relazione ai costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni.

In altri termini, le transazioni tra entità facenti parte dello stesso soggetto giuridico, localizzate in diversi Stati membri (casa madre e stabile organizzazione o due stabili organizzazioni) devono considerarsi fuori campo IVA, mancando l’alterità soggettiva tra prestatore e committente.

Tale principio è stato recepito in ambito interno con la ris. n. 81/2006, ove l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono fuori campo IVA le prestazioni di servizi intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana, nonché tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, specificando che ciò vale anche nei rapporti con Paesi non appartenenti all’Unione europea.