Permangono alcuni dubbi sull’ambito di applicazione della disciplina
La possibilità di emettere una nota di variazione IVA da parte del creditore, nelle ipotesi di crisi e insolvenza del debitore cessionario o committente, è anticipata al momento di apertura della procedura, se avviata a partire dal 26 maggio 2021.
Lo prevede l’art. 26 del DPR 633/72, nella versione risultante dalle modifiche ex art. 18 del DL 73/2021.
La disciplina è approfondita nella recente Scheda di aggiornamento di maggio 2023.
Nonostante l’intervento di cui al DL 73/2021 abbia raggiunto risultati apprezzabili, permangono alcune questioni interpretative irrisolte.
Un tema concerne il novero degli istituti per i quali la nuova disciplina può trovare applicazione, sul quale si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 324/2023.
Concentrando l’analisi sulla disciplina concorsuale previgente il Codice della crisi (il RD 267/42 per le imprese maggiori e la L. 3/2012 per il sovraindebitamento, ancora oggi pienamente applicabili alle procedure pendenti al 15 luglio 2022), è da evidenziare come la risposta a interpello n. 324/2023 abbia circoscritto l’ambito di applicazione dell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72 alle sole procedure espressamente indicate dalla norma.
Se, da un lato, sono inclusi nella disciplina il piano attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42, dall’altro, rimangono escluse tutte le altre tipologie di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e agevolati ex artt. 182-septies e 182-novies del RD 267/42. Sono, inoltre, estromesse le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, l’accordo di composizione della crisi ex artt. 7 e ss. della L. 3/2012 e la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della L. 3/2012.
L’opzione interpretativa potrebbe non essere del tutto giustificabile, se si osserva il sostanziale parallelismo, per un verso, degli accordi di composizione con gli accordi di ristrutturazione dei debiti e con il concordato e, per l’altro, della liquidazione del patrimonio con il fallimento.