L’Agenzia delle Entrate si è riservata la possibilità di accertare le cessioni a un “prezzo simbolico”

Di Emanuele GRECO e Gianluca ODETTO

Con l’art. 1 comma 100 ss. della L. 197/2022 sono state nuovamente agevolate sotto il profilo fiscale l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili. Nel caso delle assegnazioni, ai fini della determinazione della plusvalenza è possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato a norma dell’art. 52 comma 4 del DPR 131/86.

Sotto il profilo IVA, le assegnazioni ai soci sono soggette al medesimo trattamento riservato, ordinariamente, alle cessioni di beni ex art. 2 comma 2 n. 6) del DPR 633/72. L’applicazione dell’imposta differisce, dunque, a seconda del bene assegnato.

Per i fabbricati, si deve tenere conto anche degli acquisti effettuati senza esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, nel qual caso l’assegnazione è esclusa da IVA. Qualora, invece, l’IVA a monte è stata detratta, vige il regime di imponibilità o di esenzione delle cessioni di fabbricati ex art. 10 comma 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72 (fermi gli eventuali obblighi di rettifica della detrazione).

Se l’assegnazione del bene rientra nel campo di applicazione dell’IVA, quale base imponibile dell’operazione non si assumono il valore normale o il valore catastale dell’immobile (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016), ma si seguono i criteri ordinari previsti per tale tributo.

In linea di principio, occorre fare riferimento al prezzo di acquisto del fabbricato o, in mancanza, dal prezzo di costo del bene (o di beni simili) da determinarsi nel momento di effettuazione dell’assegnazione (art. 13 comma 2 lett. c) del DPR 633/72).
Importanti indicazioni sono state fornite dalla Corte di Giustizia Ue (nelle cause riunite C-322/99 e C-323/99, Fischer, e nella causa C-142/12, Marinov), in buona parte confermate dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 26/2016.

Il quadro che ne deriva è che, ai fini della determinazione della base imponibile IVA del bene assegnato, “il prezzo di acquisto non può essere limitato all’importo pagato per acquistare il bene, ma deve comprendere anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale (sempreché si tratti di spese relative ad acquisti di beni e servizi in relazione ai quali sia stata applicata l’imposta e sia stata operata la detrazione della medesima), tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo”.