Rimane possibile ricorrere contro il successivo avviso di addebito INPS

Di Alfio CISSELLO

Negli anni passati e in occasione delle precedenti definizioni delle liti pendenti, si è assistito a un cospicuo contenzioso inerente, in sintesi, agli effetti della definizione sul versante contributivo.
Stante l’assenza di una norma che disciplini la problematica esposta, si erano formati diversi orientamenti giurisprudenziali anche contrastanti (alcuni ritenevano che i contributi andassero pagati applicando le stesse percentuali per la definizione della lite, altri che la vertenza contributiva proseguisse, altri che, addirittura, la pretesa contributiva si estinguesse a seguito della definizione).

Ora, il quadro giurisprudenziale specie di legittimità è abbastanza chiaro: sussiste un assoluto doppio binario tra lite fiscale e contributiva essendo a tal fine irrilevante la coincidenza tra base imponibile fiscale e contributiva.
Quanto esposto vale per la definizione delle liti pendenti di cui alla L. 197/2022.

Poco importa, quindi, che i contributi dovuti alla Gestione separata e alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS siano liquidati nel quadro RR del modello REDDITI.
Si è infatti sostenuto che la definizione della lite fiscale “ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e che nel testo dell’art. 39 cit. [si allude all’art. 39 comma 12 del DL 98/2011, ma lo stesso vale per la L. 197/2022, ndr] non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che “la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”; pertanto, “la tesi della definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale, per come affermata dalla Corte fiorentina, si rivela in ogni caso non conforme ai principi su enunciati e non può che essere caducata” (Cass. 25 agosto 2020 n. 17652; cfr. anche Cass. 18 settembre 2019 n. 23301).

Quanto detto, a maggior ragione, vale per i contributi dovuti alle Casse di previdenza professionale.
In sostanza, l’INPS, entro il termine di prescrizione dei cinque anni notificherà al contribuente l’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del DL 78/2010, richiedendo i maggiori contributi, le sanzioni e gli interessi.